Concorso del commercialista nelle sanzioni tributarie della società cliente (Cass. civ. Sez. 5 n. 13932 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997 è compatibile con l’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla l. n. 326 del 2003, sicché è configurabile il concorso di persone terze nelle violazioni tributarie relative a società con personalità giuridica, quando ricorrano tutti gli elementi costitutivi dell’illecito. La sanzionabilità del terzo, ivi compreso il commercialista che presta assistenza alla società cliente, prescinde dal conseguimento di un proprio vantaggio personale, che costituisce soltanto un elemento indiziario e non un requisito necessario. È sufficiente che il terzo, pur senza integrare la condotta tipica, abbia compiuto azioni od omissioni idonee a rendere possibile o ad agevolare la commissione della violazione, secondo la diligenza richiesta dall’attività esercitata ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale, l’Agenzia delle entrate contestava a una società a responsabilità limitata l’indebita detrazione IVA, nell’anno d’imposta 2014, mediante l’utilizzo di una fattura per operazione soggettivamente inesistente, irrogando relative sanzioni. Con separato atto di contestazione, le medesime sanzioni erano irrogate anche a un professionista, ritenuto responsabile a titolo di concorso ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, quale consulente della società di assistenza professionale che aveva curato la gestione fiscale della contribuente. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, dichiarando il professionista estraneo alle violazioni. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, accogliendo l’appello dell’Ufficio, riteneva invece il contribuente corresponsabile in via autonoma, quale ideatore e realizzatore dell’operazione fraudolenta. Il professionista ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva l’incompatibilità dell’art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997 con l’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003. Richiamando i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, la S.C. afferma che le due disposizioni sono compatibili, superando il diverso indirizzo che escludeva la riferibilità delle sanzioni alla persona fisica in presenza di una società con personalità giuridica. Il concorso del terzo resta configurabile anche successivamente all’entrata in vigore del d.l. n. 269 del 2003, essendo la responsabilità del consulente riconosciuta allorché, pur senza integrare la condotta tipica dell’illecito, egli compia atti idonei a renderne possibile o agevolarne la commissione.
La Corte precisa che la percezione di un vantaggio personale non costituisce requisito necessario per l’affermazione di responsabilità, potendo valere soltanto come indizio. Del pari, rileva che la posizione professionale del consulente tributario, ove incaricato anche della tenuta delle scritture contabili, comporta l’obbligo di controllare il contenuto delle dichiarazioni, dovendosi valutare la diligenza richiesta ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c. Nel caso di specie, la valutazione di fatto compiuta dal giudice d’appello, non censurabile in sede di legittimità, aveva accertato la sussistenza dei presupposti della responsabilità, emergendo dalla motivazione il carattere fraudolento dell’operazione e la riconducibilità ai professionisti della gestione complessiva delle attività societarie.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile, poiché il ricorrente prospettava una diversa ricostruzione della vicenda fattuale, preclusa nel giudizio di legittimità. La valutazione del materiale probatorio costituisce, infatti, espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della Corte. Analogamente, il terzo motivo è ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: la pronuncia impugnata aveva dato conto degli elementi posti a base della decisione, mentre la censura richiedeva non l’esame di un fatto storico ma una diversa interpretazione dei fatti accertati.
Il quarto motivo, concernente la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente, è infondato. In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che nella specie non risultava violato, essendo percepibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice d’appello.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il contribuente al pagamento delle spese, liquidate in favore dell’Agenzia delle entrate in euro 10.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, dichiarando sussistenti i presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1176 c.c. – Diligenza nell'adempimento
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso