Clausola che esclude i danni da infiltrazione d’acqua va letta secondo grammatica (Cass. civ. Sez. III n. 16791 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di interpretazione del contratto, la clausola di delimitazione del rischio che esclude dalla copertura della responsabilità civile i danni conseguenti a “inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture” va letta secondo le regole della grammatica e della sintassi, associando a ciascun sostantivo il proprio complemento di specificazione. Ne deriva che l’esclusione riguarda i danni ad acque, terreni e colture causati da infiltrazioni, non i danni causati alle cose da infiltrazioni d’acqua: l’acqua è il bene danneggiato, non la causa del danno. Un’interpretazione che escluda dalla copertura i danni da infiltrazione d’acqua per una società che gestisce la distribuzione idrica è manifestamente implausibile, perché contrasta con lo scopo del contratto, e può essere accolta solo a fronte di un testo contrattuale indiscutibilmente chiaro in senso diverso.

Il Fatto

Nel 2008 i proprietari e gli usufruttuari di un immobile convennero davanti al Tribunale di Enna la società che gestisce la distribuzione dell’acqua, esponendo che l’immobile era stato danneggiato da un allagamento. L’allagamento era stato causato dalla pioggia infiltratasi in uno scavo eseguito sulla pubblica via dalla stessa società per riparare la rete idrica e lasciato, per negligenza, a cielo aperto. Gli attori chiesero il risarcimento del danno.

La società convenuta negò la propria responsabilità, invocò la natura eccezionale delle piogge e chiamò in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, chiedendo la manleva. Il Tribunale accolse la domanda principale e rigettò quella di garanzia, ritenendo operante la clausola contrattuale che escludeva i danni conseguenti a infiltrazioni d’acqua. La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 17 novembre 2021 n. 478, confermò sul punto. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 cod. civ. La ricorrente sostiene che le clausole delle condizioni generali, lette nel loro complesso, includono nella copertura la responsabilità per i danni da allagamento causati da un cantiere di scavo mal eseguito, mentre l’esclusione contrattuale non li riguarda.

La Corte accoglie il motivo con riferimento alla violazione dell’art. 1362 cod. civ. La clausola invocata dal giudice di merito esclude i danni da tre cause, indicate con tre complementi d’agente – inquinamento, infiltrazione e contaminazione – seguiti da tre complementi di specificazione: di acque, terreni o colture. Le regole della grammatica impongono di associare a ciascun complemento d’agente il rispettivo complemento di specificazione, con la conseguenza che resta fuori dalla copertura la responsabilità per i danni da inquinamento di acque, da infiltrazione di terreni e da contaminazione di colture. Letta diversamente, la clausola diviene priva di senso: non è concepibile un danno da “infiltrazione di colture” né da “infiltrazione di acque nelle acque”.

Anche l’analisi del periodo conferma questa lettura. Il rischio escluso è quello dei danni ad acque, terreni e colture. Non è la responsabilità per danni da infiltrazioni d’acqua a essere esclusa, ma la responsabilità per danni alle acque, ai terreni e alle colture causati da infiltrazioni. L’acqua è il bene danneggiato, non la causa del danno.

Infine, la lettura del giudice di merito contrasta con la volontà delle parti espressa nel preambolo della polizza, che ne estende la validità a tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità dell’assicurato nell’esercizio delle attività connesse al servizio idrico in concessione. Ritenere che una società di gestione della distribuzione dell’acqua, assicurando la propria responsabilità civile, abbia inteso escludere la copertura per i danni da infiltrazioni d’acqua – eventi normalmente connessi alla sua attività principale – è interpretazione manifestamente implausibile, ammissibile solo a fronte di un testo contrattuale indiscutibilmente chiaro in senso contrario.

Il secondo motivo, sulla violazione dell’art. 1904 cod. civ., resta assorbito. La Corte rileva però che un’interpretazione volta a escludere del tutto il rischio renderebbe il contratto nullo per inesistenza del rischio, ex art. 1895 cod. civ., e non già per violazione del sinallagma. Il terzo motivo è rigettato nei confronti dei danneggiati e assorbito nei rapporti con l’assicuratore; il quarto è inammissibile, perché le prove non ammesse rilevavano nel rapporto con i terzi e il capo sulla responsabilità non è stato impugnato. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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