Termine iscrizione a ruolo spese processuali penali non è perentorio (Cass. civ. Sez. III n. 14680 del 31.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione di spese processuali penali, il termine per procedere all’iscrizione a ruolo di cui all’art. 227-ter, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002 non è previsto a pena di decadenza e non ha natura perentoria, in difetto di esplicita previsione normativa e in assenza di uno spazio operativo funzionale per l’istituto della decadenza nella riscossione di spese non aventi natura tributaria. La riscossione di tali spese non è soggetta alla decadenza stabilita dall’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, che non ha portata generale e si applica soltanto ai crediti erariali per i quali sussiste l’esigenza di un termine finale di conoscenza delle pretese del fisco. Il rinvio operato dall’art. 223 d.P.R. n. 115 del 2002 alla suddetta disposizione è recettizio e limitato al testo vigente al momento dell’entrata in vigore della norma di richiamo.
Il Fatto
La vicenda origina da una cartella di pagamento notificata per crediti iscritti a ruolo aventi ad oggetto somme dovute a titolo di multa e ammende, in virtù di una sentenza penale. Il destinatario ha proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.
L’opposizione è stata accolta dal giudice di primo grado e la decisione è stata confermata in appello, sul rilievo della violazione del termine per l’iscrizione a ruolo previsto dall’art. 227-ter d.P.R. n. 115/2002, con conseguente decadenza dal potere di riscossione coattiva e nullità della cartella. La società titolare del credito ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è ritenuto manifestamente fondato. La decisione impugnata non risulta conforme al consolidato indirizzo della Corte, cui va data continuità. Il termine per l’iscrizione a ruolo delle spese processuali penali non è previsto a pena di decadenza e non ha natura perentoria, mancando una esplicita previsione in tal senso.
La Corte esclude altresì l’operatività della decadenza stabilita dall’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, priva di portata generale e riferibile ai soli crediti erariali. Il rinvio dell’art. 223 d.P.R. n. 115 del 2002 alla disposizione richiamata è di tipo recettizio, limitato al testo vigente al momento dell’entrata in vigore della norma di richiamo.
Su tali basi la sentenza impugnata è cassata. Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito: la materia del contendere residua è circoscritta alla sola questione della decadenza rilevata dal giudice di merito. La statuizione di rigetto degli ulteriori motivi di opposizione, aventi ad oggetto la pretesa prescrizione del credito, non è stata oggetto di appello.
L’opposizione proposta viene dunque rigettata, con nuova regolamentazione delle spese dell’intero giudizio secondo il principio della soccombenza, liquidate in favore della sola ricorrente e operate partitamente per singoli gradi.
Nota della Redazione
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