Revocatoria, nozione lata di credito e insindacabilità della superfluità della prova (Cass. civ. Sez. III n. 16845 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 2901 cod. civ. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della semplice ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi. La funzione dell’azione non è restitutoria, ma conservativa della garanzia generica sul patrimonio del debitore, in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali. Il regime probatorio dell’actio pauliana pone a carico del creditore la prova dell’eventus damni e a carico del debitore quella dell’idoneità del patrimonio residuo a soddisfare le pretese. Il requisito soggettivo richiede la sola consapevolezza del disponente del pregiudizio arrecabile alle ragioni creditorie. Il giudizio di superfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Un creditore, titolare di un credito di importo determinato vantato nei confronti di un debitore in forza di decreto ingiuntivo, conveniva in giudizio il debitore, i figli e il coniuge per far dichiarare l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., dell’atto di donazione con cui il primo aveva trasferito ai figli la nuda proprietà e al coniuge l’usufrutto di un immobile. Il credito traeva origine dalla prestazione di fideiussione a garanzia di un mutuo contratto da una società e dall’inadempimento della debitrice principale.

Il Tribunale accoglieva la domanda revocatoria. La Corte d’appello confermava la decisione, escludendo che l’atto dispositivo costituisse esecuzione degli obblighi patrimoniali assunti in sede di separazione e ritenendo integrati l’eventus damni e il consilium fraudis. I donatari proponevano ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava violazione dell’art. 2901 cod. civ. sotto molteplici profili: l’insussistenza del credito per effetto di una sentenza di revoca del decreto ingiuntivo; l’erronea valutazione della documentazione ipocatastale attestante la proprietà di un terreno idoneo a soddisfare le ragioni creditorie; l’anteriorità dell’atto rispetto al sorgere del credito; l’assenza del requisito soggettivo. La Corte lo dichiara inammissibile sotto tutti i profili.

Sul primo profilo, il Collegio ribadisce il consolidato orientamento secondo cui l’art. 2901 cod. civ. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con irrilevanza della certezza del fondamento dei fatti costitutivi. L’azione non persegue scopi restitutori, ma mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli eventuali. Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente una ragione di credito, seppure litigiosa, anche dopo la sentenza di revoca del decreto ingiuntivo, non emergendo che l’accertamento in essa contenuto sia coperto da giudicato.

Quanto alla documentazione sulla proprietà del terreno, la Corte richiama il regime probatorio dell’actio pauliana: al creditore spetta provare l’eventus damni, al debitore dimostrare che il patrimonio residuo è idoneo a soddisfare le pretese. La critica dei ricorrenti ripropone questioni meramente fattuali, contrapponendo una diversa lettura della medesima documentazione già esaminata dal giudice di appello.

Sul requisito soggettivo, la Corte osserva che i ricorrenti non hanno allegato di aver dedotto nei gradi di merito la questione dell’anteriorità dell’atto rispetto al sorgere del credito, né indicato gli atti in cui essa sarebbe stata sottoposta ai giudici. La censura è quindi inammissibile per novità. Inoltre non si confronta con la motivazione della Corte territoriale, limitandosi a riproporre le medesime questioni e risultando così inidonea ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La Corte conferma che, per l’atto a titolo gratuito successivo al sorgere del credito, è sufficiente la consapevolezza in capo al disponente del danno arrecabile alle ragioni creditorie.

Il secondo motivo censurava la mancata ammissione delle istanze istruttorie e la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. La Corte lo dichiara inammissibile: il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto censurabile solo per erronei principi giuridici o incongruenze logiche. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. non è ravvisabile nella mera diversa ponderazione delle prove, attività consentita dal paradigma dell’art. 116 cod. proc. civ. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è configurabile solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova a parte diversa da quella onerata.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e all’applicazione degli artt. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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