Revocatoria degli atti dispositivi in esecuzione di accordi di separazione e sospensione del giudizio per pregiudizialità (Cass. civ. Sez. 3 n. 4591 del 01.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l’accertamento del credito per la cui conservazione sia stata proposta la domanda revocatoria, non deve farsi luogo a sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ., poiché la definizione del giudizio sul credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla revocatoria. Gli atti dispositivi realizzati in esecuzione di accordi negoziali di separazione sono revocabili, in quanto la funzione solutoria dell’obbligo di mantenimento non preclude l’azione revocatoria ordinaria, venendo in considerazione non la sussistenza dell’obbligo ma le concrete modalità di assolvimento. Il trasferimento immobiliare compiuto da un coniuge in favore dell’altro o della prole in sede di separazione omologata non è atto dovuto ex art. 2901, terzo comma, cod. civ., poiché trae origine dalla libera determinazione del disponente in costanza di esposizione debitoria. Il decreto di archiviazione penale non produce alcun vincolo di valutazione per il giudice civile, non essendo equiparabile a una sentenza irrevocabile di assoluzione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate, creditrice di una somma rilevante per plusvalenza non dichiarata, conveniva in giudizio il contribuente e i suoi familiari per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., di un atto di cessione di diritti reali immobiliari stipulato nel 2015 in esecuzione di una convenzione di negoziazione assistita per la separazione personale dei coniugi, con cui il debitore si era spogliato dell’intero patrimonio immobiliare in favore della moglie e delle figlie.
Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’Appello di Napoli confermava la sentenza, ravvisando la sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Con il primo motivo il ricorrente lamentava la mancata sospensione del giudizio di appello in attesa della definizione del parallelo giudizio di accertamento del credito tributario. La Corte ribadisce che la pendenza di tale giudizio non determina sospensione necessaria, difettando un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico: la sentenza che dichiara inefficace l’atto di disposizione a tutela di un credito litigioso non confligge con un’eventuale sentenza negativa sull’esistenza del credito. Solo il giudicato formatosi sul punto potrà incidere sul procedimento revocatorio.
Parimenti non rileva l’esito della querela di falso proposta avverso la richiesta di cambio di residenza, non essendo il giudizio revocatorio direttamente pregiudicato dall’incidente di falso, né applicabile estensivamente l’art. 355 cod. proc. civ. La sospensione per pregiudizialità resta meramente facoltativa ex art. 337, secondo comma, cod. proc. civ.
Quanto al secondo motivo, la Corte conferma il principio per cui gli atti di trasferimento immobiliare compiuti in esecuzione di accordi di separazione consensuale omologata sono suscettibili di azione revocatoria: l’accordo separativo costituisce parte dell’operazione revocabile e non già fonte di un obbligo idoneo a escludere la revocabilità, operando l’esenzione di cui all’art. 2901, terzo comma, cod. civ. solo per l’adempimento di un debito scaduto effettivamente preesistente, non per le modalità di assolvimento dell’obbligo di mantenimento convenzionalmente stabilite.
I motivi terzo e quarto, concernenti il difetto di motivazione sulla non pretestuosità del credito e sulla sussistenza del consilium fraudis, sono parimenti inammissibili. La Corte chiarisce che il decreto di archiviazione del procedimento penale non determina preclusioni nel giudizio civile e che la corte territoriale ha correttamente desunto l’intento fraudolento da elementi ulteriori, quali la predeterminazione dell’atto dispositivo a pochi mesi dalla conoscenza del credito e la palese sproporzione del trasferimento rispetto agli obblighi di mantenimento. Il ricorrente è condannato altresì al pagamento della somma ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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