Fondo patrimoniale e debiti d’impresa: inerenza ai bisogni della famiglia (Cass. civ. Sez. I n. 16909 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il debito contratto da un coniuge nell’esercizio della propria attività professionale o d’impresa è, secondo l’id quod plerumque accidit, funzionale ai bisogni della famiglia, dovendosi presumere che i proventi siano destinati ad incrementarne il benessere complessivo. Il divieto di espropriazione e di iscrizione ipotecaria ex art. 170 cod. civ. opera solo quando la pretesa creditoria sia sorta da un’obbligazione contratta per scopi eccentrici rispetto alle finalità familiari, restando esclusi i soli debiti assunti per esigenze pacificamente individuali o connotate da veri e propri intenti speculativi. Il debitore che invoca il divieto, quale eccezione alla regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 cod. civ., è onerato di provare che il creditore era consapevole dell’estraneità del debito ai bisogni della famiglia, anche mediante un accordo ex art. 144 cod. civ. che abbia impresso alla vita familiare un assetto diverso da quello consueto. La circostanza che il coniuge percepisca già un reddito stabile idoneo al mantenimento del nucleo non esclude di per sé l’inerenza del debito ai bisogni familiari.

Il Fatto

La controversia riguarda l’intavolazione di iscrizioni ipotecarie su immobili compresi in un fondo patrimoniale costituito nel 2003, a fronte dell’inadempimento di un contratto di mutuo della società debitrice principale, della quale il ricorrente era stato socio e direttore tecnico e per la quale aveva prestato fideiussione. Il ricorrente aveva chiesto accertarsi, ex art. 170 cod. civ., l’illegittimità di tali iscrizioni, con ordine di cancellazione, sostenendo che il debito fideiussorio fosse estraneo ai bisogni della famiglia.

Il Tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo il fondo estinto per il sopraggiungere della maggiore età della figlia, ma nel merito aveva qualificato l’attività imprenditoriale del ricorrente come funzionale al mantenimento del nucleo familiare. La Corte d’appello di Trento, con la sentenza n. 75/2024, ha confermato la decisione, accogliendo il primo motivo di gravame sulla durata del fondo ed escludendone l’estinzione, e rigettando il secondo motivo sui presupposti dell’art. 170 cod. civ. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; la controricorrente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato in unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di fondo patrimoniale. L’art. 170 cod. civ. vieta non solo di sottoporre ad espropriazione i beni conferiti, ma anche di iscrivere ipoteca legale, volontaria o giudiziale, quando la pretesa dei creditori sia sorta da un’obbligazione contratta per scopi eccentrici rispetto alle finalità familiari. La nozione di bisogni della famiglia non è limitata al sostentamento, ma si estende al benessere, all’incremento della posizione economica, allo sviluppo e al potenziamento dell’attività lavorativa e delle inclinazioni dei suoi membri.

Il Collegio richiama il contrasto giurisprudenziale sul tema dell’inerenza dei debiti di impresa ai bisogni familiari. Un primo orientamento, espresso in Cass. n. 2904 del 2021, riteneva che i debiti assunti nell’esercizio dell’attività d’impresa o professionale non assolvessero di norma ai bisogni della famiglia, salvo prova di una destinazione eccezionalmente diretta e immediata. Tale indirizzo è stato superato dal diverso orientamento di Cass. n. 31575 del 2023 e Cass. n. 32146 del 2024, secondo cui l’inerenza del debito all’attività professionale o imprenditoriale del singolo coniuge deve ritenersi normale, poiché la disciplina della famiglia indica che i proventi di tutte le attività svolte da ciascun coniuge sono ordinariamente destinati alle esigenze comuni, salvo diverso accordo ex art. 144 cod. civ.

La Corte ribadisce che nella normalità dei casi, e salvo prova positiva del contrario, il debito contratto per l’esercizio della propria attività professionale o d’impresa è funzionale a soddisfare i bisogni della famiglia, dovendosi presumere che i proventi siano destinati ad incrementarne il benessere complessivo. Restano escluse solo le esigenze pacificamente individuali o connotate da veri e propri intenti speculativi.

Nel caso concreto, il ricorrente aveva prestato fideiussione a favore della società per sostenerne l’attività d’impresa, sperando di ricavarne un vantaggio patrimoniale: ha poi acquistato il 19% delle quote e ha ricoperto cariche apicali. Era suo onere allegare e provare che il debito fosse funzionale a vantaggi esclusivamente individuali. La Corte esclude che la circostanza di un’attività lavorativa stabile, idonea al mantenimento della famiglia, possa escludere l’inerenza del fatto generatore del debito ai bisogni familiari. Il primo motivo è pertanto infondato. Il secondo motivo è inammissibile, traducendosi nella richiesta di una diversa valutazione degli elementi istruttori. Il ricorso principale è respinto; il ricorso incidentale condizionato è assorbito, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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