Sospensione unilaterale del rapporto e obbligazione contributiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17014 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il datore di lavoro non può sospendere unilateralmente il rapporto di lavoro se non ricorrono ipotesi di impossibilità della prestazione, totale o parziale, delle quali egli ha l’onere di provare l’esistenza, senza che assumano rilievo eventi riconducibili alla sua stessa gestione imprenditoriale. Il dipendente illegittimamente sospeso non deve provare di aver messo a disposizione le proprie energie lavorative, giacché la sola sospensione unilaterale illegittima conserva il diritto alla retribuzione. Ne deriva che, in caso di sospensione non giustificata da assoluta impossibilità non imputabile al datore, l’obbligazione contributiva resta ferma, dovendo le retribuzioni considerarsi dovute ai sensi dell’art. 12, legge n. 153/1969. Il giudice dell’opposizione allo stato passivo non può rigettare l’insinuazione senza accertare se l’impossibilità addotta sia o meno imputabile al debitore.

Il Fatto

Con decreto depositato il 16.09.2019, il Tribunale di Palermo, decidendo in sede di opposizione allo stato passivo, aveva rigettato la domanda di insinuazione tempestiva nel fallimento di un ente di formazione proposta dall’INPS per i contributi non pagati nel periodo in cui, a seguito della revoca dell’accreditamento da parte della Regione Siciliana, l’ente in bonis aveva unilateralmente sospeso i rapporti di lavoro con i propri dipendenti.

Avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura. Il Fallimento ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria. Il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1256 e 1460 c.c., per non avere il Tribunale verificato se la revoca dell’accreditamento dipendesse o meno dal comportamento negligente ad esso imputabile, già evidenziato nell’opposizione allo stato passivo e consistito in gravi e reiterate carenze e irregolarità nella gestione e rendicontazione dell’attività formativa.

Il motivo è fondato. La Corte richiama il principio già affermato secondo cui il datore di lavoro non può sospendere unilateralmente il rapporto, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la cui ricorrenza egli ha l’onere di provare. Non possono assumere rilevanza, a tal fine, eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale.

Ne segue che il dipendente illegittimamente sospeso non è nemmeno tenuto a provare di aver messo a disposizione del datore le sue energie lavorative nel periodo in contestazione: per il solo fatto dell’illegittima sospensione unilaterale conserva il diritto alla retribuzione, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto. La Corte richiama sul punto Cass. n. 37716 del 2022.

Il Collegio ricorda che, in applicazione di tale principio, è stato cassato altro decreto con cui lo stesso Tribunale aveva rigettato l’insinuazione del credito per retribuzioni vantato da una lavoratrice nel medesimo periodo, stigmatizzandosi che non fosse stata accertata l’assoluta impossibilità, non imputabile, di collaborare all’adempimento della prestazione dovuta, essendosi il giudice limitato a verificare la revoca senza indagare sull’imputabilità.

Coerentemente, la Corte afferma che, in caso di sospensione unilaterale del rapporto non giustificata da assoluta impossibilità non imputabile al datore, l’obbligazione contributiva resta ferma, dovendo le retribuzioni spettanti al lavoratore considerarsi dovute ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, legge n. 153/1969. Poiché il Tribunale aveva rigettato l’insinuazione senza accertare se l’impossibilità addotta fosse o meno imputabile all’ente in bonis, il ricorso è accolto, il decreto è cassato e la causa è rinviata al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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