Mutamento della composizione dell’UPD e legittimità del licenziamento disciplinare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2389 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il carattere imperativo delle regole sulla competenza per i procedimenti disciplinari, di cui agli artt. 55 e 55-bis del d.lgs. n. 165/2001, è riferito esclusivamente al principio di terzietà dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari, il quale postula solo la distinzione organizzativa tra tale ufficio e la struttura in cui opera il dipendente. Non rivestono invece natura imperativa riflessa le regole procedimentali interne sulla costituzione e sul funzionamento dell’UPD, sicché il mutamento della sua composizione nel corso del procedimento, anche per effetto di modifiche regolamentari dell’amministrazione, non costituisce ragione di nullità della sanzione se non viola il principio di terzietà o il diritto di difesa. La riapertura del procedimento disciplinare sospeso in attesa della definizione del processo penale è legittima anche in presenza del solo dispositivo della sentenza penale, essendo l’art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen. norma rivolta alla cancelleria del giudice penale e non all’ente che irroga la sanzione.
Il Fatto
Un dipendente del Comune licenziato all’esito di un procedimento disciplinare impugnava la sanzione espulsiva, deducendo l’incompetenza dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari che l’aveva irrogata. L’UPD era stato infatti ricostituito nel 2018, sulla base del nuovo regolamento comunale adottato a seguito della riforma degli artt. 55-bis e ss. del d.lgs. n. 165/2001 operata dal d.lgs. n. 75/2017, mentre i fatti addebitati risalivano al 2013. Il lavoratore lamentava altresì la nullità del procedimento per la sua riapertura in assenza del deposito delle motivazioni della sentenza penale e la sproporzione del licenziamento, adottato in via automatica sulla base dell’esito del giudizio penale.
Il Tribunale rigettava l’impugnativa e la Corte d’appello confermava la decisione. Il lavoratore proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, resistito dal Comune.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente disatteso l’istanza congiunta di differimento dell’udienza, fondata sulla mera pendenza di trattative conciliative: fuori dai casi di rinuncia ex art. 390 c.p.c., una decisione di cessazione della materia del contendere postula un accordo formalizzato, dal quale risulti l’intenzione delle parti di affidare esclusivamente ad esso la disciplina del rapporto (in tal senso Sez. Un. n. 8980 del 2018).
Quanto al primo motivo, la Cassazione ha escluso ogni difetto di competenza dell’UPD. Richiamando il proprio consolidato orientamento (Sez. L n. 20721 del 2019, cui adde Sez. L n. 7267 del 2024), il Collegio ha ricordato che l’imperatività delle regole di competenza disciplinare si riferisce al principio di terzietà e non attribuisce natura imperativa riflessa alle regole procedimentali interne sulla costituzione e sul funzionamento dell’UPD. Ne consegue che il mutamento della composizione dell’organo nel corso del procedimento, dovuto a una modifica dell’assetto organizzativo dell’ente, non determina la nullità della sanzione, non essendo nella specie dimostrata alcuna lesione della terzietà o del diritto di difesa.
La Corte ha poi distinto il precedente invocato dal ricorrente (Sez. L n. 2168 del 2004), riguardante un’ipotesi in cui la sanzione era stata irrogata da un soggetto privo dei requisiti di terzietà perché l’UPD non era stato ancora costituito. Ha inoltre chiarito che la legge non impone l’imparzialità dell’UPD, intesa come estraneità all’organizzazione dell’ente, ma solo la sua terzietà, né vieta che tale terzietà sia rafforzata dalla presenza di soggetti esterni all’ente (in tal senso Sez. L n. 5317 del 2017).
Quanto alla riapertura del procedimento dopo la sentenza penale, la Corte ha ritenuto inconferente l’invocazione dell’art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen., norma che si rivolge alla cancelleria del giudice penale e nulla dispone sulle modalità di azione dell’amministrazione. L’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001 non impone la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del processo penale e, ove disposta, fissa solo un termine massimo per la sua riapertura. La riavvio è censurabile solo ove si traduca in una lesione del diritto di difesa, non verificatasi nella specie, avendo l’UPD ascoltato il dipendente prima di adottare la sanzione.
La Corte ha infine dichiarato inammissibile il motivo di ricorso fondato sull’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per l’operatività della doppia conforme ex art. 360, comma 4, c.p.c. e quello per violazione dell’art. 112 c.p.c. per il mancato rispetto dell’onere di specifica indicazione del contenuto della sentenza di primo grado ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. (in tal senso Sez. Un. n. 7074 del 2017). Le restanti censure, involgenti la proporzionalità della sanzione, sono state respinte perché sollecitanti un inammissibile giudizio di merito, essendo la motivazione della Corte distrettuale sulla lesione del vincolo fiduciario adeguata e la doglianza sull’automatismo espulsivo manifestamente infondata.
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Nota della Redazione
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