Il corretto calcolo del tetto pensionistico non basta a radicare l’interesse ad agire (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13899 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riliquidazione del trattamento pensionistico, l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. del pensionato che invochi il ricalcolo del tetto pensionistico di cui all’art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 562/1996 postula una utilità concreta, personale e attuale, giuridicamente apprezzabile, e non può risolversi nel mero interesse astratto alla corretta applicazione della legge. Ne consegue che il giudice di merito è tenuto a verificare se dal richiesto ricalcolo possa derivare un effettivo vantaggio economico per l’assicurato, ovvero una plausibile ragione di pregiudizio. Tale verifica non è superflua nemmeno in presenza di una domanda di condanna generica, poiché anche in tal caso la parte attrice deve allegare e dimostrare, sia pure in termini sommari e probabilistici, la portata lesiva del fatto dedotto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano aveva rigettato l’appello dell’INPS avverso la decisione del Tribunale che, disattese le eccezioni preliminari di carenza di interesse ad agire e di decadenza, aveva accertato il diritto del pensionato, titolare di pensione di vecchiaia a carico dell’ex Fondo Telefonici, alla corretta riliquidazione del trattamento pensionistico. Il giudice di primo grado aveva condannato l’Istituto al ricalcolo del tetto pensionistico, mediante inclusione nella retribuzione imponibile di tutte le voci rilevanti nell’assicurazione generale obbligatoria, nonché al pagamento delle eventuali differenze sui ratei maturati, nei limiti del triennio anteriore alla domanda.
La Corte territoriale aveva ritenuto sussistente un interesse attuale e concreto del pensionato ad ottenere una pensione liquidata secondo legge, valorizzando la circostanza che la domanda era diretta all’accertamento della corretta applicazione dei criteri normativi di liquidazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso principale dell’INPS, censurando la sentenza impugnata per violazione dell’art. 100 c.p.c., per avere riconosciuto l’interesse ad agire senza considerare l’assoluta irrilevanza, nel caso concreto, del ricalcolo richiesto.
La Corte ha ribadito che, per la determinazione del tetto pensionistico, occorre fare riferimento alla nozione di retribuzione pensionabile vigente nell’assicurazione generale obbligatoria, come affermato da precedenti quali Cass. n. 4888 del 2017 e Cass. n. 12161 del 2019. Da tale principio, tuttavia, non discende automaticamente la sussistenza dell’interesse ad agire, che postula un’utilità concreta e attuale non conseguibile senza l’intervento del giudice.
Nel caso di specie, il parametro di cui alla lett. a) era stato determinato in misura pari a euro 1.771,23, superiore all’importo della pensione a calcolo, pari a euro 1.727,78. Il trattamento era stato pertanto posto in pagamento nella sua misura integrale, senza necessità di riduzione per effetto del confronto tra i parametri. La Corte territoriale aveva omesso di verificare se l’eventuale rettifica in aumento del parametro fosse concretamente idonea a determinare un incremento del trattamento in godimento, limitandosi a valorizzare la correttezza astratta del criterio legale di calcolo.
La Corte ha inoltre escluso che tale verifica potesse ritenersi superflua in ragione della proposizione di una domanda di condanna generica, richiamando il principio secondo cui l’accertamento della sola illegittimità della condotta non è sufficiente, occorrendo verificare la derivazione o la possibile derivazione di un pregiudizio giuridicamente apprezzabile. Ha infine rigettato il ricorso incidentale condizionato, precisando che le censure dell’Istituto non investivano il quantum debeatur, ma attenevano alla sussistenza stessa dell’interesse ad agire, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
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Nota della Redazione
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