Il risarcimento del danno da tardiva assunzione del riservista decorre dalla messa in mora (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16135 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la tardiva assunzione conseguente a un provvedimento illegittimo della P.A. non determina il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni per il periodo di mancato impiego, atteso che la costituzione ex post del rapporto non equivale alla sua esistenza ex tunc. Il rimedio esperibile è il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1218 c.c., che non è in re ipsa e la cui decorrenza è subordinata alla ricorrenza dei presupposti della messa in mora della P.A., la quale non può essere anteriore al perfezionamento della fattispecie costitutiva del diritto all’assunzione.

Il Fatto

Una lavoratrice, dichiaratasi disponibile all’assunzione quale riservista all’esito di una procedura concorsuale, agiva in giudizio per ottenere l’accertamento del diritto all’assunzione e il risarcimento del danno per le retribuzioni non percepite nel periodo intercorrente tra la conclusione della procedura e l’effettiva immissione in ruolo.

Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’Appello, in sede di rinvio, riformava parzialmente la decisione, delimitando il risarcimento alle retribuzioni maturate a decorrere dalla data della prima comunicazione di messa in mora, individuata in una missiva trasmessa via PEC il 5 settembre 2014.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte, nel respingere il ricorso principale dell’Azienda sanitaria, chiarisce che, quando l’attuazione del diritto all’assunzione deriva da un provvedimento successivo che compone ex post la fattispecie costitutiva del rapporto, prima di tale momento il rapporto non può dirsi esistente. Ne consegue che l’inadempimento della P.A. non attiene a obblighi retributivi, ma all’obbligo di assumere, con la conseguenza che il rimedio esperibile dal lavoratore è esclusivamente quello risarcitorio per violazione degli obblighi contrattuali, ai sensi dell’art. 1218 c.c..

La Corte precisa che il danno da ritardo nell’assunzione non è in re ipsa, ma deve essere provato, anche tramite presunzioni, e consiste nella perdita di occasioni di lavoro o nella occupazione a condizioni economiche meno favorevoli. La relativa liquidazione non può però prescindere dall’accertamento della mora della P.A., che segna il termine iniziale del periodo risarcibile.

Quanto alla decorrenza, la Corte condivide l’approdo della sentenza impugnata che ha individuato la prima valida costituzione in mora nella PEC del 5 settembre 2014, e non nella precedente istanza del 24 marzo 2010, in quanto solo a quella data era ormai perfezionata la fattispecie costitutiva del diritto all’assunzione, con l’espletamento delle prove e l’approvazione della graduatoria.

Il ricorso incidentale della lavoratrice, volto ad anticipare la decorrenza del risarcimento alla data di approvazione della graduatoria, è anch’esso rigettato, in quanto il diritto al risarcimento sorge solo quando si configuri una mora della P.A. nell’adempiere all’obbligo di assunzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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