Indennità buonuscita regionale e deroga per assunti per concorso ante 1986 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17024 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di indennità di buonuscita dei dipendenti regionali siciliani, i commi 2 e 3 dell’art. 10 legge regione Sicilia n. 21/1986 introducono una deroga al regime contributivo previsto per gli impiegati civili dello Stato esclusivamente in favore dei dipendenti già in servizio alla data di entrata in vigore della legge o assunti sulla scorta di procedure concorsuali già indette a quella data. La modifica estensiva introdotta dalla legge regionale n. 5/2007, che amplia la deroga al personale assunto entro il 29 dicembre 2003 e in base a concorsi definiti alla medesima data, non è applicabile, in difetto di previsione di retroattività, alle situazioni giuridiche esaurite, con obbligazione contributiva assolta secondo il regime vigente al momento dei versamenti. Nel rito del lavoro la mancata assegnazione dei termini di cui all’art. 190 cod. proc. civ. non integra nullità della sentenza, essendo quei termini estranei al rito speciale e avendo l’art. 83 d.l. n. 18/2020 consentito la sostituzione dell’udienza con lo scambio di note contenenti le sole istanze e conclusioni.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente della Regione Sicilia in quiescenza dal 1° ottobre 2007, ha chiesto la rideterminazione dell’indennità di buonuscita, contestando il calcolo operato dall’amministrazione datrice. L’ente aveva applicato la normativa statale ai sensi dell’art. 10 legge regionale n. 21/1986, in luogo della più favorevole disciplina regionale, non aveva computato i periodi pre-ruolo svolti con contratti a tempo determinato presso la Regione e un Comune, ed aveva escluso dalla base di calcolo una specifica indennità contrattuale.

Il Tribunale di Palermo ha ritenuto corretta l’applicazione della normativa statale e ha accolto le altre domande. La Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma, ha riconosciuto il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione, individuando nel Fondo Pensioni Sicilia l’unico soggetto legittimato, e ha liquidato un importo ridotto, escludendo l’utilizzabilità del servizio pre-ruolo e l’inserimento dell’indennità nella base di calcolo. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo, il secondo e il quinto motivo, trattati congiuntamente per connessione logica, sono dichiarati inammissibili. La Corte esclude la lesione del diritto di difesa: i termini perentori invocati appartengono al rito ordinario e non al rito del lavoro, mentre l’art. 83 d.l. n. 18/2020 ha previsto la sostituzione dell’udienza con lo scambio di note contenenti le sole istanze e conclusioni. Il ricorrente non si trova nella situazione esaminata da Cass. n. 3259/2025, Cass. n. 594/2024 e Cass. n. 28299/2022, dove una parte aveva chiesto la discussione orale avvalendosi della facoltà prevista dal provvedimento attuativo.

Quanto all’istanza di modifica dei quesiti al consulente tecnico, la Corte rileva che essa non risulta dalla sentenza impugnata e che il ricorso non assolve agli oneri dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., non riproducendo né il contenuto dell’istanza né il provvedimento di rigetto.

Il terzo motivo è infondato. La Corte richiama l’art. 117, comma 2, lett. o), Cost., che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia previdenziale (Cass. n. 31132/2021). I commi 2 e 3 dell’art. 10 legge regionale n. 21/1986 hanno introdotto una deroga in favore dei dipendenti già in servizio alla data di entrata in vigore della legge o assunti in forza di concorsi già indetti a quella data, segnando il passaggio dal più favorevole regime regionale al regime contributivo statale.

La modifica apportata dalla legge regionale n. 5/2007, estensiva della deroga, non è applicabile in difetto di retroattività alle situazioni giuridiche esaurite (Cass. n. 4273/2017). È pertanto conforme a tali principi la sentenza impugnata, che ha individuato nell’assunzione a seguito di concorso indetto prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 21/1986 l’unica condizione per l’applicabilità del regime derogatorio.

Il quarto motivo è inammissibile. La censura non si confronta con la sentenza, che ha disatteso le prospettazioni sulla mancanza di contestazione, rilevando che le amministrazioni avevano eccepito l’infondatezza della domanda, e tende alla rivisitazione del fatto. Spetta al giudice del merito apprezzare l’esistenza e il valore di una condotta di non contestazione (Cass. n. 3680/2019, Cass. n. 27490/2019). Il ricorso è rigettato, nulla sulle spese, con obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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