Valutazione delle prove e limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. civ. Sez. III n. 17107 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità. La denuncia della violazione di tali regole da parte del giudice del merito non configura quindi un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, ma un errore di fatto, censurabile esclusivamente nel quadro dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., fermo il limite dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.. La violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. integra invece il vizio di cui all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. solo quando il giudice disattenda il principio della libera valutazione in assenza di deroga normativa, o valuti secondo prudente apprezzamento una prova soggetta a diverso regime. Davanti alla Corte sono altresì inammissibili, per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito che il ricorrente si limiti a richiamare senza riprodurli o senza indicarne la collocazione e l’acquisizione.

Il Fatto

Un ente di formazione ha proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il mancato pagamento di una fattura emessa a titolo di corrispettivo per la realizzazione di uno stage formativo, in forza di una specifica scrittura privata. L’opponente aveva dedotto il mancato adempimento, da parte della pretesa creditrice, dell’obbligo di presentazione della pattuita nota di debito relativa al costo dello stage, documento contabile necessario per ottenere un correlato finanziamento regionale.

Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione e la Corte di appello aveva confermato la pronuncia, rilevando che quanto inviato era documento più significativo di una nota di debito, che il pagamento non era stato condizionato all’erogazione dei fondi pubblici e che la prestazione era stata svolta in coerenza con la pattuizione. Proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo si è prospettata la violazione degli artt. 116 e 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ. e una correlata carenza motivazionale.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte ha ritenuto tempestivo il deposito del ricorso, essendo stato documentato, in uno all’istanza di decisione, un precedente deposito risalente al 22 luglio 2021, anteriore a quello constatato nella proposta di definizione anticipata. È stata poi disattesa l’eccezione di inammissibilità per genericità della procura, non potendosi considerare espressioni che univocamente escludono l’intenzione di proporre ricorso per cassazione le locuzioni cumulative riferite a fasi di giudizio diverse, dovendo prevalere la specificità desumibile dal collegamento con la busta telematica contenente il ricorso.

Nel merito, il motivo è stato dichiarato manifestamente inammissibile. La Corte ha ricostruito il regime di impugnazione delle valutazioni probatorie: essendo il libero convincimento espressione dell’apprezzamento di merito, la sua violazione va dedotta come errore di fatto e non come falsa applicazione di norme processuali. La violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. assurge a vizio di art. 360, n. 4, cod. proc. civ. solo in ipotesi peculiari, mentre quella dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile quando il giudice dichiari di non osservare la regola o giudichi su prove non introdotte dalle parti.

La Corte ha ribadito che sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove e la scelta di quelle idonee a formare il convincimento, risultando insindacabile il “peso probatorio” attribuito a ciascuna prova in presenza di un giudizio logicamente motivato.

Il ricorrente, nella specie, ha chiesto una rilettura istruttoria estranea alla sede di legittimità. Ha dedotto in modo meramente assertivo la carenza motivazionale, ha menzionato un documento di verifica amministrativa e contabile regionale senza riportarne i contenuti né indicarne la collocazione, senza superare la preclusione derivante dalla doppia statuizione conforme. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e obbligo di versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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