Il recesso ad nutum nel comodato comunale non lede l’affidamento del comodatario (Cass. civ. Sez. 3 n. 1678 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola contrattuale che attribuisce al comodante di un bene pubblico, concesso in uso gratuito tramite contratto di diritto privato, la facoltà di recedere ad nutum in qualsiasi momento, con preavviso, è valida ed esclude qualsiasi obbligo di motivazione. L’esercizio di tale recesso costituisce esercizio iure privatorum di un diritto contrattuale e non già un provvedimento amministrativo di revoca, con la conseguenza che non è configurabile una lesione del legittimo affidamento del comodatario, il quale non può ragionevolmente confidare nella prosecuzione di un rapporto essenzialmente gratuito quando ha liberamente accettato una clausola che rende incerta la durata del godimento. Ne deriva che le censure di violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. sono infondate qualora manchi la prova di un recesso abusivo, privo di qualsiasi vantaggio per il comodante.
Il Fatto
Una società aveva ottenuto dal Comune, tramite apposita determina e successivo contratto del 2016, la concessione in comodato di un capannone comunale per quindici anni, a seguito di avviso pubblico. Dopo aver eseguito opere di miglioria, la società riceveva, nel 2020, la comunicazione di recesso da parte dell’ente, fondata su una clausola contrattuale che riservava al Comune la facoltà di recedere in qualsiasi momento con preavviso.
La società adiva il giudice amministrativo, che declinava la giurisdizione in favore del giudice ordinario. Il Tribunale rigettava la domanda della società e accoglieva la riconvenzionale del Comune, condannando al rilascio dell’immobile. La Corte d’appello confermava la decisione, qualificando il rapporto come comodato gratuito e legittimando il recesso. La società proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, con cui la società lamentava la mancata considerazione del proprio legittimo affidamento e l’abuso del diritto da parte dell’amministrazione. In primo luogo, la Corte ha dichiarato inammissibili le censure riconducibili all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto, in presenza di una “doppia conforme”, il vizio di motivazione non può essere dedotto ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. Inoltre, la commistione di profili eterogenei di doglianza, senza una chiara separazione tra le diverse censure, determina l’inammissibilità del motivo.
Nel merito, la Corte ha escluso la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. Il giudice d’appello aveva correttamente qualificato il rapporto come comodato, individuando nell’art. 7 del contratto la pattuizione di un recesso ad nutum in favore del comodante, con un preavviso di novanta giorni. La Corte ha quindi ritenuto eccentrico l’assunto della ricorrente, secondo cui il recesso sarebbe stato, in realtà, una risoluzione per inadempimento, poiché non aggrediva la motivazione che aveva chiaramente riconosciuto l’esercizio della prerogativa del primo comma.
Quanto alla prospettata lesione dell’affidamento, la Suprema Corte ha precisato che il recesso del Comune non integra un provvedimento amministrativo di revoca di una concessione, ma l’esercizio iure privatorum di un diritto contrattuale. La società non poteva confidare nella prosecuzione di un rapporto essenzialmente gratuito quando aveva liberamente pattuito una clausola che rendeva incerta la durata del godimento. Il recesso, inoltre, corrispondeva all’interesse del comodante di rimediare a una situazione di illegittimità della concessione gratuita, non configurandosi quindi come esercizio abusivo del diritto.
Infine, il terzo motivo, relativo al difetto di competenza della Giunta comunale a deliberare il recesso ex art. 107 TUEL, è stato ritenuto inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., per l’omessa indicazione di quando la questione fosse stata introdotta nel processo. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese.
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Nota della Redazione
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