Regolamento di competenza facoltativo, limiti del thema e spese (Cass. civ. Sez. III n. 11371 del 30.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che pronuncia sulla competenza insieme col merito rende facoltativo il regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 43 cod. proc. civ., quand’anche la parte lo abbia formalmente proposto ex art. 42 cod. proc. civ.. In tale sede il thema decidendum è limitato alle sole questioni di competenza e a quelle, da esse dipendenti, relative alla disciplina delle spese di lite; sono pertanto inammissibili le censure che investono la decisione di merito. Ai fini della competenza per valore nell’opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., il valore si determina in base al credito per cui si procede ex art. 17 cod. proc. civ., e cioè all’intera somma precettata, non all’importo contestato. La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e delle quote di compensazione ex art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in legittimità.
Il Fatto
Due opponenti propongono uno actu opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. avverso due atti di precetto loro notificati ad istanza del creditore procedente. Contestano la debenza di alcune poste: in un caso l’imposta di registrazione della sentenza azionata, nell’altro voci titolate ad atti di precetto e a fase esecutiva mobiliare.
Il creditore eccepisce in via preliminare l’incompetenza per valore del Tribunale in favore del giudice di pace, in ragione dell’entità delle somme effettivamente contestate. Il Tribunale di Pistoia, con la sentenza impugnata, afferma la competenza del giudice di pace sul primo precetto, dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa integralmente le spese; sul secondo precetto si ritiene competente, accoglie l’opposizione e condanna il creditore alla refusione delle spese, previa compensazione di un terzo. Il creditore propone quindi ricorso per regolamento di competenza, articolato in nove motivi, qualificato ex art. 42 cod. proc. civ. e “anche sulle spese di lite”.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la qualificazione del rimedio. Poiché la sentenza impugnata ha statuito sulla competenza per valore in relazione ad ambedue le opposizioni e ha poi deciso sul merito delle stesse, si versa in fattispecie di provvedimento che pronuncia sulla competenza insieme col merito. Il regolamento esperito, a dispetto del richiamo all’art. 42 cod. proc. civ., va pertanto qualificato come facoltativo ai sensi dell’art. 43 cod. proc. civ..
Da tale qualificazione discende la limitazione del thema decidendum alle sole questioni di competenza e a quelle, da esse dipendenti, sulla disciplina delle spese di lite. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui in sede di regolamento possono sollevarsi soltanto questioni che attengano in modo diretto e necessario alla competenza, con esclusione di quelle processuali o sostanziali che riguardano la decisione della controversia (Cass. n. 12126 del 2016; Cass. n. 21507 del 2013; Cass. n. 15596 del 2011). Ne deriva l’inammissibilità del terzo, quinto, sesto, settimo e ottavo motivo, che investono profili estranei alla competenza e alla regolazione delle spese.
Il primo motivo è invece infondato. La Corte ribadisce che, nei giudizi di opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., la competenza si determina in base al credito per cui si procede a norma dell’art. 17 cod. proc. civ., con riferimento alla somma precettata nella sua interezza e non all’importo contestato (Cass. n. 37581 del 2021; Cass. n. 16920 del 2018; Cass. n. 9784 del 2009). Corretta è dunque l’affermazione di competenza del Tribunale, avuto riguardo all’entità della somma totale intimata.
Conseguentemente è infondato anche il secondo motivo: il valore della lite da assumere a parametro per lo scaglione tariffario nella liquidazione delle spese va ancorato all’intero importo precettato, non alle singole voci contestate. Infondato è altresì il quarto motivo, avendo la sentenza dato adeguatamente conto delle ragioni della deroga al principio della soccombenza e della disposta compensazione.
Il nono motivo è inammissibile, poiché nella prospettazione della parte si risolve in una contestazione sulla misura della soccombenza reciproca. Per consolidato orientamento, la valutazione delle proporzioni di essa e la determinazione delle quote di ripartizione o compensazione ex art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità (Cass. n. 30771 del 2023; Cass. n. 14459 del 2021; Cass. n. 30592 del 2017). La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza per valore del Tribunale di Pistoia, con condanna della parte ricorrente alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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