Mutuo fondiario vietato cumulo interessi corrispettivi e moratori nel tasso soglia (Cass. civ. Sez. I n. 17165 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia non è consentito il cumulo materiale delle somme dovute a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione dei primi, di natura corrispettiva, e dei secondi, di natura penale. Occorre procedere al calcolo separato delle rispettive incidenze, applicando per gli interessi corrispettivi l’art. 2, comma 4, l. n. 108/1996 e, per gli interessi moratori non richiamati dai decreti ministeriali attuativi, comparando il tasso effettivo globale aumentato della percentuale di mora con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento. Nell’ammortamento alla francese non si producono interessi su interessi, né su capitale incrementato di interessi né su interessi scaduti, ma soltanto maggiori interessi corrispettivi per il differimento del termine di restituzione del capitale. La censura che deduca l’usurarietà del tasso per incidenza di spese e costi esige una prova di resistenza in concreto, non solo in astratto.

Il Fatto

Il mutuatario ha convenuto in giudizio la banca dinanzi al Tribunale, chiedendo la restituzione di quanto percepito a titolo di indebito oggettivo, per effetto della nullità parziale di un contratto di mutuo fondiario e, in particolare, delle clausole di determinazione degli interessi ultralegali e composti. L’attore ha dedotto l’applicazione di interessi anatocistici e il superamento del tasso soglia antiusura, da calcolare, a suo dire, tenendo conto anche dei costi per spese e competenze.

Il Tribunale ha rigettato la domanda. La Corte d’Appello di Palermo ha respinto l’appello, escludendo il cumulo tra interessi corrispettivi e moratori ai fini del tasso soglia, negando il computo dei costi legati al mutuo e rigettando la censura di anatocismo, sul rilievo che il dedotto indebito era stato escluso dal CTU in sede di osservazioni. Il mutuatario ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; il cessionario del credito e la banca succeduta per fusione hanno resistito con controricorso, e la banca ha depositato memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, rilevando che il ricorrente ha censurato specifiche statuizioni della sentenza impugnata e ha indicato le norme invocate per ciascun motivo, con ricorso sufficientemente ancorato ai documenti e ai fatti di causa.

Il primo motivo, che denunciava omessa pronuncia sull’indeterminatezza del tasso di mora e la violazione del Codice del consumo, è stato dichiarato infondato quanto al primo profilo, trattandosi di rigetto implicito: non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa della parte, ne comporti necessariamente il rigetto, senza che occorra l’analitica confutazione delle tesi non accolte. La deduzione consumeristica è stata ritenuta inammissibile per tardività, essendo stata introdotta in sede di precisazione delle conclusioni, con il limite del divieto di accertamenti di fatto nel giudizio di legittimità.

Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per contrarietà all’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., non avendo il ricorrente evidenziato la difformità delle ragioni delle decisioni di primo e secondo grado (cd. doppia conforme).

Nel merito, il terzo motivo è stato respinto quanto alla dedotta cumulabilità: gli interessi corrispettivi e moratori perseguono funzioni diverse e impongono un calcolo separato, secondo il criterio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità. La censura sull’incidenza di spese e costi è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità, occorrendo una prova di resistenza che dimostri in concreto il superamento della soglia, nella specie non addotta. Il quarto motivo è stato dichiarato infondato, escludendosi che l’ammortamento alla francese generi interessi composti, trattandosi di maggiori interessi corrispettivi per il differimento della restituzione del capitale. Il quinto motivo è stato infine respinto per novità della questione, non trattata nella sentenza impugnata. Il ricorso è stato nel complesso rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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