Il canone cosap non è rinunciabile e si prescrive in dieci anni (Cass. civ. Sez. I n. 17182 del 26.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (cosap) costituisce il corrispettivo dell’utilizzazione particolare o eccezionale del bene pubblico e trova la propria fonte nell’occupazione di fatto del suolo, con o senza titolo, non nel formale provvedimento concessorio. Ne discende che la mancata indicazione dell’importo nel provvedimento autorizzativo integra una mera irregolarità, priva di effetti estintivi, e che il diritto dell’ente alla riscossione non è oggetto di trattativa privata né può essere rinunciato per facta concludentia, richiedendo la pubblica amministrazione la forma scritta. Il silenzio protratto dell’ente non genera alcun affidamento tutelabile nel privato circa la non debenza, fino al maturare della prescrizione. All’obbligazione in esame non si applica la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ., ma l’ordinario termine decennale ex art. 2946 cod. civ.

Il Fatto

Una società aveva installato nel territorio comunale alcuni impianti pubblicitari, tra cui gonfaloni e stendardi. Il Comune aveva emesso tre avvisi di pagamento per il canone di occupazione di aree pubbliche, per un importo complessivo superiore a trecentomila euro. Il Tribunale aveva annullato gli avvisi, ritenendo che il Comune, omettendo di richiedere il canone contestualmente al rilascio dell’autorizzazione, avesse implicitamente rinunciato allo stesso, ingenerando nella società un ragionevole affidamento nella non debenza.

La Corte d’appello, in riforma, aveva accolto l’impugnazione dell’ente, qualificando la convenzione come concessione su bene demaniale e affermando l’indisponibilità del credito. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi, incentrati sul contenuto del regolamento comunale, sull’assenza di provvedimenti concessori, sulla buona fede e sull’eccepita prescrizione quinquennale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto dichiarato inammissibile il primo motivo, per violazione del criterio di autosufficienza: il ricorrente non ha trascritto le disposizioni regolamentari di cui lamentava la violazione, e il principio iura novit curia non opera per le fonti di rango secondario. La questione relativa alla mancata previsione di gonfaloni e stendardi nel regolamento del 2000 era stata peraltro riproposta in appello solo negli scritti conclusivi, con conseguente presunzione di rinuncia da parte dell’appellato vittorioso in primo grado.

Nel merito, i motivi secondo e terzo sono stati respinti. La Corte ha ribadito che il cosap è configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta, e che l’obbligazione nasce con l’occupazione del demanio pubblico, con o senza titolo, non con l’accertamento. Irrilevante è dunque la mancanza di un formale atto concessorio, essendo sufficiente l’occupazione di fatto. La modifica regolamentare del 2002 non ha introdotto un nuovo presupposto oggettivo del canone, ma solo precisato il criterio di determinazione della base imponibile per gonfaloni, striscioni e stendardi.

Il quarto motivo è stato giudicato infondato: l’inerzia dell’ente nell’esazione rileva solo se protratta oltre i termini prescrizionali, e in ogni caso non è configurabile una rinunzia al credito per facta concludentia, richiedendosi la forma scritta per la pubblica amministrazione.

Quanto al quinto motivo, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 2948 cod. civ. al canone, non costituendo esso il corrispettivo del godimento di un bene concesso al privato. Il canone trova titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico rapporto, con la conseguenza che opera la prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ.

Infine, il sesto motivo è stato respinto: nessuna condotta illecita è imputabile all’ente che abbia richiesto l’adempimento entro gli ordinari termini prescrizionali. Il regolamento comunale è fonte normativa e le relative tariffe erano conoscibili dall’operatore professionale. L’affidamento sull’inerzia dell’amministrazione, interpretata come rinuncia, non trova tutela giuridica. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *