Raddoppio dei termini: rileva solo l’obbligo di denuncia penale, non la sua presentazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 15058 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini di decadenza previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972, nei testi applicabili ratione temporis, presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000, e non anche la sua effettiva presentazione. Il contribuente che eccepisca il superamento dei termini deve pertanto contestare la carenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato, il cui accertamento è precluso al giudice tributario. Le modifiche introdotte dall’art. 2 del d.lgs. n. 128/2015 e dall’art. 1, commi 130 e 131, della l. n. 208/2015 non incidono sugli atti impositivi notificati entro il 2 settembre 2015, in virtù della disposizione transitoria di cui all’art. 2, comma 3, del predetto decreto e dell’art. 1, comma 132, della legge n. 208/2015.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente distinti avvisi di accertamento, per le annualità 2006 e 2007, emessi sulla scorta di una verifica fiscale fondata su fatture reperite presso clienti e non contabilizzate, nonché su movimentazioni bancarie riconducibili al contribuente. La Commissione tributaria provinciale rigettava i ricorsi del contribuente, che proponeva appello.
La Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva l’appello, ritenendo assorbenti le censure relative alla tardività della notificazione e all’inapplicabilità del raddoppio dei termini, sul presupposto che la denuncia penale fosse stata presentata solo successivamente alla scadenza dei termini ordinari e dopo la notificazione degli atti impositivi. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il motivo di ricorso con cui l’Agenzia delle entrate denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 57, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972, nonché dell’art. 2 del d.lgs. n. 128/2015 e dell’art. 1, commi 130 e 131, della l. n. 208/2015, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La ricorrente sosteneva che la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 128/2015 avesse inciso esclusivamente sugli avvisi notificati dopo il 2 settembre 2015, e che la successiva l. n. 208/2015 non avesse abrogato la relativa disposizione transitoria, disciplinando solo i casi di avvisi non ancora notificati alla data della sua entrata in vigore. Per gli atti già notificati, come quelli oggetto del giudizio, doveva pertanto trovare applicazione il regime previgente.
La Corte ha ritenuto il motivo fondato, richiamando il principio già affermato da Corte cost. n. 247 del 2011, secondo cui il raddoppio dei termini presuppone unicamente l’obbligo di denuncia, non la sua effettiva presentazione. Ne consegue che il contribuente, per contrastare la decadenza, deve contestare la carenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, senza poter mettere in discussione la sussistenza del reato, la cui valutazione è preclusa al giudice tributario.
Quanto alla successione normativa, la Corte ha precisato che le modifiche apportate dall’art. 2 del d.lgs. n. 128/2015 e dall’art. 1, commi 130 e 131, della l. n. 208/2015 non rilevano per gli atti impositivi notificati entro il 2 settembre 2015. La disposizione transitoria dell’art. 2, comma 3, del decreto legislativo fa infatti espressamente salvi gli effetti degli avvisi notificati a tale data, mentre l’art. 1, comma 132, della legge di stabilità limita l’applicazione delle modifiche ai soli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
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Nota della Redazione
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