Spese di lite liquidate per ciascun grado senza riduzioni oltre il 50 (Cass. civ. Sez. V n. 20153 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati. Nella vigenza dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso, salvo specifica pattuizione, diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate. Il valore della controversia va fissato secondo il criterio del disputatum, ossia sulla base di quanto richiesto nell’atto introduttivo o nell’atto di impugnazione. L’aumento fino al 30 per cento per gli atti redatti con tecniche informatiche non è obbligatorio, essendo rimesso alla valutazione del giudice sul concreto utilizzo di strumenti che agevolino la consultazione.
Il Fatto
Il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva parzialmente accolto l’appello relativo alla liquidazione delle spese di lite. In primo grado era stata dichiarata la cessata materia del contendere in ordine al ricorso avverso avvisi di accertamento TARI per plurime annualità.
Il giudice d’appello aveva liquidato le spese di entrambi i gradi in un’unica cifra complessiva, senza distinguere né motivare la liquidazione per ciascun grado. Il contribuente lamenta l’applicazione di parametri inferiori ai minimi e la mancata applicazione dell’aumento per gli atti redatti con tecniche informatiche. La società pubblica resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, strettamente connessi. Accoglie preliminarmente la doglianza sulla liquidazione omnicomprensiva: il giudice d’appello aveva indicato un importo unico per entrambi i gradi, in contrasto con l’orientamento costante secondo cui spese ed onorari vanno liquidati separatamente, per consentire il controllo sulla correttezza del calcolo e il rispetto delle tabelle.
Sul piano dei parametri, la Corte ricostruisce il quadro del d.m. n. 55 del 2014 e delle sue modifiche. Richiama il principio per cui i nuovi parametri si applicano quando la liquidazione interviene dopo l’entrata in vigore del decreto e riguarda un professionista che a quella data non abbia ancora completato la prestazione, evocando l’accezione omnicomprensiva di compenso.
La Corte sottolinea che l’art. 4, comma 1, del citato decreto è stato riformulato in relazione al d.m. n. 37 del 2018, che permane a seguito del d.m. n. 147 del 2022. Nella nuova formulazione i valori medi possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Da qui l’affermazione del principio: il giudice non può in nessun caso, salvo specifica pattuizione, diminuire oltre tale soglia i valori medi tabellari.
La Corte ribadisce poi che il valore della controversia, ai fini del rimborso, va fissato secondo il criterio del disputatum, con la precisazione che, ove il giudizio di appello abbia ad oggetto esclusivo la correttezza della decisione sulle spese, il valore è dato dall’importo liquidato dal primo giudice. Quanto all’aumento del 30 per cento per gli atti informatici, la Corte lo ritiene non obbligatorio e, nella specie, non supportato da allegazione specifica dei requisiti richiesti, in violazione dell’art. 366 c.p.c.
Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con liquidazione distinta per grado e distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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