Rettifica aliquota IRAP con controllo automatizzato solo senza valutazioni giuridiche (Cass. civ. Sez. V n. 17218 del 26.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rettifica dell’imposta indicata in dichiarazione mediante la procedura di controllo automatizzato di cui all’art. 36-bis, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 è consentita anche quando concerne l’aliquota applicabile, sempre che tale attività si traduca nella correzione di un mero errore materiale o di calcolo ovvero nell’applicazione diretta e immediata di norme giuridiche. Il ricorso allo strumento automatizzato resta invece precluso ogni qualvolta la rettifica presupponga una diversa valutazione nell’an o nel quantum del presupposto impositivo, ovvero richieda apprezzamenti sull’attività svolta dal contribuente, elementi extratestuali o valutazioni interpretative. In tali ipotesi l’Amministrazione finanziaria deve procedere mediante avviso di accertamento esplicitamente motivato.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro la cartella esattoriale notificatale per il pagamento di tributi erariali iscritti a ruolo dall’Agenzia delle Entrate, all’esito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi ai fini IRAP per l’anno 2013. Quel controllo si era concluso con la rettifica dell’aliquota, elevata dal 4,72% al 5,72%, sul presupposto che la dichiarante svolgesse attività finanziaria.
La Commissione adita annullava la cartella limitatamente alla parte eccedente quanto dovuto a seguito di un sopravvenuto sgravio parziale. La Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in accoglimento dell’appello della parte privata, annullava invece la cartella integralmente, rilevando l’illegittimo utilizzo della procedura automatizzata e, in ogni caso, il difetto di motivazione dell’atto. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso dell’Ufficio, affidato a un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., è giudicato infondato. La Corte muove dall’art. 36-bis, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, che attribuisce all’Amministrazione il potere di correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti: si tratta di un controllo formale, effettuato con procedure automatizzate sulla base dei dati direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria.
Il perimetro di applicabilità dell’istituto è delineato richiamando le Sezioni Unite n. 17758/2016, secondo cui il Fisco può operare con procedure automatizzate un controllo che non tocchi la posizione sostanziale del contribuente e sia scevro da profili valutativi o estimativi. Solo in assenza di una diversa valutazione nell’an o nel quantum del presupposto impositivo l’Amministrazione può liquidare l’importo e iscrivere a ruolo senza previo avviso di accertamento. Nello stesso senso la Corte richiama la Corte cost., ordinanza n. 430/1988, che ha qualificato la liquidazione come mero riscontro cartolare nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge.
Il Collegio dà conto anche dell’orientamento che, in alcune fattispecie peculiari, ha ritenuto legittimo il ricorso alla procedura automatizzata per rettificare l’aliquota indicata in dichiarazione, quando l’attività si traduce nella correzione di un mero errore di calcolo o nella modifica di un dato numerico che trova fonte in una regola normativa (Cass. n. 2412/2017, Cass. n. 31415/2018, Cass. n. 16479/2021). Tali precedenti non contraddicono il principio generale, ma lo confermano: la correzione dell’aliquota è ammessa solo se deriva dall’applicazione diretta e immediata di norme giuridiche, non se implica profili valutativi ulteriori rispetto al mero raffronto con i dati dell’anagrafe tributaria.
Applicando tale regola al caso concreto, la Corte osserva che la rettifica non poteva derivare dal mero riscontro cartolare della riconducibilità della contribuente a una categoria di soggetti passivi diversa da quella indicata. Essa presupponeva un apprezzamento dell’attività svolta, richiedente elementi extratestuali e accertamenti fattuali o valutazioni interpretative incompatibili con la procedura automatizzata. La decisione della CTR è dunque confermata, con conseguente rigetto del ricorso e condanna dell’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di legittimità, liquidate in complessivi 4.700 euro oltre accessori.
Nota della Redazione
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