Revocazione ex art 391-bis esclusa per errore di giudizio non di percezione (Cass. civ. Sez. V n. 115 del 04.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione della sentenza di cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il vizio revocatorio deve consistere in un errore di fatto, cioè in una svista percettiva immediatamente percepibile che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso o accertato dagli atti. Non è deducibile la revocazione per errore di diritto, sostanziale o processuale, né per errore di giudizio o di valutazione. Ove la sentenza impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni autonome, ciascuna idonea a giustificare la decisione, l’omessa impugnazione di una sola di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre. L’omessa pronuncia su un motivo di ricorso integra errore di fatto solo se il capo di domanda non sia stato effettivamente esaminato; non ricorre viceversa quando la pronuncia vi sia stata, ancorché con motivazione non specificamente riferita a talune argomentazioni.
Il Fatto
La vicenda origina dall’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per il pagamento dell’Ici relativa all’anno 2011, concernente un impianto fotovoltaico ultimato nel dicembre 2010. L’ufficio aveva quantificato l’imposta per i primi sei mesi sui valori di bilancio e per i successivi sei mesi sul valore catastale. La società contribuente proponeva ricorso, accolto parzialmente in primo grado e in appello, con esclusione delle sanzioni per incertezza della normativa.
Investita del ricorso per cassazione, la Corte rigettava il ricorso della società e accoglieva quello incidentale del Comune sulla debenza delle sanzioni, cassando la sentenza impugnata sul punto. La società ha quindi proposto ricorso per revocazione avverso tale pronuncia di legittimità, deducendo due errori di fatto consistenti, rispettivamente, nell’omessa considerazione del nesso di pregiudizialità con il giudizio di classamento e dell’allegazione dei contrasti giurisprudenziali rilevanti ai fini dell’incertezza normativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i due profili revocatori e ne dichiara l’inammissibilità. La Corte ricostruisce anzitutto la disciplina applicabile: il vizio revocatorio presuppone un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza e l’altra dagli atti processuali, purché la realtà desumibile dal provvedimento sia frutto di supposizione e non di giudizio.
Il ricorso è inammissibile anzitutto per difetto di interesse sopravvenuto: la società ha riconosciuto nella memoria che la doglianza sulla pregiudizialità non ha più ragione di esistere, essendo intervenuta la definizione del giudizio presupposto con una pronuncia di legittimità. Il motivo è inoltre inammissibile sotto il profilo della non decisività, poiché la sentenza impugnata era fondata su due rationes autonome, e la prima di esse — relativa all’irrilevanza del contenzioso sul classamento, essendo l’Ici calcolata sulla rendita proposta dalla stessa società — non era stata oggetto di specifica censura.
La Corte richiama il consolidato principio secondo cui, se la sentenza è sorretta da più ragioni distinte e autonome, ciascuna logicamente e giuridicamente sufficiente, l’omessa impugnazione di una rende inammissibile per difetto di interesse la censura sulle altre. Nel caso di specie il vizio dedotto non integra un errore di percezione, ma una valutazione giuridica, come tale estranea al perimetro degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., che non contemplano l’errore di diritto né l’errore di giudizio. Si aggiunge che, indipendentemente dall’effettiva esistenza dell’errore, la decisione poggia su una ratio ulteriore — la natura facoltativa della sospensione ex art. 337 cod. proc. civ. e non obbligatoria ex art. 295 cod. proc. civ. — certamente avulsa dalla revocazione in fatto.
Quanto al secondo profilo, concernente il mancato rilievo dei contrasti giurisprudenziali ai fini dell’incertezza normativa, la Corte osserva che l’affermazione sulla mancata allegazione degli indici è svolta ad abundantiam, mentre la prima ratio — la possibilità di individuare con sicurezza e univocamente la norma applicabile — non è stata oggetto di specifica censura. Anche tale vizio attiene a una valutazione giuridica, e non a un errore di percezione. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna della società alle spese e l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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