Accollo d’imposta e legittimazione: l’accollante non può impugnare l’avviso (Cass. civ. Sez. 5 n. 8438 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accollo negoziale del debito d’imposta, con il quale una parte si obbliga a tenere indenne l’altra da ogni pretesa fiscale, è rilevante esclusivamente tra le parti e non determina, per l’accollante, l’assunzione della posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario. Ne consegue che l’Amministrazione finanziaria non può esercitare i poteri di accertamento ed esazione nei confronti dell’accollante ma solo verso l’accollato, unico soggetto tenuto per legge a soddisfare il credito fiscale. L’accollante, pertanto, difetta di legittimazione ad impugnare l’avviso di liquidazione emesso nei confronti del soggetto passivo del tributo, non essendo parte del rapporto tributario controverso. Tale difetto di legittimazione non è superato dalla circostanza che l’accollante sia il proprietario locatore dell’immobile, poiché il presupposto impositivo della TARI si radica in capo al detentore dell’immobile stesso.

Il Fatto

La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di una società proprietaria di un immobile, dell’avviso di pagamento relativo alla TARI per l’anno 2019, emesso per conto del Comune dalla società concessionaria della riscossione coattiva. L’avviso era stato notificato al soggetto conduttore dell’immobile, individuato come unico soggetto passivo del tributo ai sensi dell’art. 1, comma 641, legge n. 147/2013, in ragione della detenzione dell’immobile. Il proprietario aveva agito in giudizio quale accollante del debito d’imposta, in forza di un accordo negoziale con il conduttore.

La Commissione Tributaria Regionale della Campania, in riforma della pronuncia di prime cure, aveva riconosciuto la legittimazione attiva del proprietario e, ritenuta la carenza di motivazione dell’atto impugnato, ne aveva disposto l’annullamento. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione la società concessionaria, deducendo, tra i motivi, la violazione dei principi in materia di accollo del debito d’imposta.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte, nel scrutinare il secondo motivo di ricorso, ha enunciato il principio per cui l’accollo negoziale del debito d’imposta, pur ammesso dall’art. 8 della legge n. 212/2000, ha natura di accollo interno, rilevante esclusivamente tra le parti del rapporto obbligatorio. L’amministrazione finanziaria, pertanto, non può vantare alcuna pretesa nei confronti dell’accollante, dovendo l’esazione essere esercitata esclusivamente nei confronti dell’accollato, unico soggetto passivo del tributo. Il fondamento di tale ricostruzione è stato individuato nel principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 6882 del 2019, secondo cui l’obbligazione tributaria deve essere adempiuta dal soggetto alla cui capacità contributiva si riferisce, non potendo il sacrificio economico essere sopportato da altri.

La Corte ha quindi affermato che l’accollo non determina una successione nel lato passivo dell’obbligazione, né attribuisce all’accollante la veste di contribuente. Il rapporto tributario rimane radicato in capo al soggetto che, avendo la detenzione o l’occupazione dell’immobile, realizza il presupposto impositivo della TARI, non rilevando che il proprietario continui ad esercitare talune facoltà di dominio.

La pronuncia ha, inoltre, distinto la fattispecie dell’accollo da quella della responsabilità d’imposta, come disciplinata in materia di imposta di registro con riguardo al notaio rogante. In tale ultima ipotesi, la legittimazione ad impugnare discende dall’espressa previsione normativa di una responsabilità solidale, che costituisce il soggetto quale obbligato ex lege e destinatario sostanziale dell’imposizione. Nel caso dell’accollo, invece, la legge non pone in capo all’accollante alcuna responsabilità solidale, sicché difettano i presupposti per riconoscergli la legittimazione ad impugnare l’avviso di liquidazione.

La Corte ha precisato che la legittimazione ad impugnare gli atti impositivi spetta solo al destinatario dell’atto o a chi è parte del rapporto tributario controverso, tra i quali non è annoverabile l’accollante. Al più, a soggetti che potrebbero essere chiamati ad adempiere in luogo di altri e che siano solidalmente responsabili, è riconosciuta la sola facoltà di intervento nel processo tributario, non già quella di proporre autonoma impugnazione.

La sentenza impugnata è stata, quindi, cassata e, decidendo nel merito, il ricorso originario del proprietario è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva, con compensazione delle spese di ogni grado di giudizio in ragione del contrasto interpretativo esistente nella giurisprudenza di merito.

Nota della Redazione

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