Danno da mancata assunzione provato anche per presunzioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17367 del 27.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di mancata assunzione conseguente a un comportamento addebitabile alla pubblica amministrazione, il lavoratore può dimostrare l’entità del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale anche mediante presunzioni, risalendo dal complesso di indizi gravi, precisi e concordanti al fatto ignoto secondo la regola dell’id quod plerumque accidit. Quanto all’allegazione del danno, è sufficiente che l’atto introduttivo denunci la tardiva o omessa attribuzione del posto e la conseguente perdita delle retribuzioni, senza che debba essere esplicitata la condizione di inoccupazione o di occupazione con reddito inferiore, che attiene al piano della prova e al riparto dell’onere ex art. 2697 cod. civ. Il datore di lavoro che ritardi ingiustificatamente l’assunzione risponde del danno per tutto il periodo dell’inadempienza, salvo provare l’aliunde perceptum.

Il Fatto

Il ricorrente, dichiarato idoneo in una selezione pubblica bandita da un Comune per assunzioni a tempo determinato e part-time di agenti di polizia municipale, si era collocato al nono posto della graduatoria. Con determina dirigenziale il Comune aveva assunto sei agenti, comprendendo colui che occupava il decimo posto, senza alcun previo interpello del ricorrente.

Il Tribunale aveva respinto la domanda risarcitoria, escludendo dolo o colpa dell’amministrazione poiché nel medesimo periodo il ricorrente risultava impegnato in un progetto di servizio civile. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto, pur riconoscendo l’arbitrarietà della determina, sul rilievo della mancata dimostrazione degli ulteriori elementi della responsabilità extracontrattuale e del danno. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, non contrastato dall’ente intimato.

La Motivazione della Corte

Il motivo è fondato. La Corte territoriale aveva incentrato la decisione sull’assenza di prova del danno, adottando una motivazione basata sulla ragione più liquida, dal momento che sull’illegittimità della determina esisteva solo un passaggio argomentativo meramente ipotetico. Tale impostazione, osserva il Collegio, è errata.

In caso di mancata assunzione per comportamento addebitabile alla pubblica amministrazione, il lavoratore può provare l’entità del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale anche mediante presunzioni. Attraverso la valutazione complessiva di elementi precisi si risale al fatto ignoto con un giudizio di probabilità fondato sull’id quod plerumque accidit, muovendo da indizi gravi, precisi e concordanti.

Il Collegio richiama Cass. n. 1492 del 22 gennaio 2018, che ha confermato la prova per presunzioni del lucro cessante, liquidato al netto dell’aliunde perceptum, e Cass. n. 7858 del 26 marzo 2008, secondo cui il datore che ritardi ingiustificatamente l’assunzione deve risarcire il danno per tutto il periodo dell’inadempienza, senza necessità di specifica prova del lavoratore, salvo che provi l’altra attività lavorativa.

Sotto il profilo del riparto dell’onere ex art. 2697 cod. civ., la Corte precisa, richiamando Cass. n. 22294 del 25 luglio 2023 e Cass. n. 1665 del 4 agosto 2020, che la domanda risarcitoria non necessita d’altro se non della denuncia, nell’atto introduttivo, di un danno consistente nella tardiva o omessa attribuzione del posto e nella perdita delle retribuzioni. Non sussiste in capo al lavoratore l’onere di allegare esplicitamente la condizione di inoccupazione o di occupazione con reddito inferiore, poiché tale vicenda attiene al piano della prova e non a quello dell’introduzione della domanda.

Su tale ultimo punto è richiamata anche Cass. n. 28380 del 5 novembre 2024. Il Collegio aderisce a questo orientamento, che ha superato quello precedente di Cass. n. 26282 del 14 dicembre 2007, posto a base della decisione impugnata. Il ricorso è dunque accolto, con cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *