Spese di lite, obbligo di motivazione per scostarsi dalla soccombenza (Cass. civ. Sez. V n. 17463 del 29.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice che dichiara la irripetibilità delle spese di lite in favore della parte integralmente vittoriosa deve esplicitare le ragioni che giustificano lo scostamento dalla regola della soccombenza. L’obbligo di motivazione può ritenersi assolto anche quando le ragioni giustificatrici siano desumibili in modo chiaro e inequivocabile dal complesso della motivazione di merito o di rito. La sola contumacia della parte soccombente non basta ad esonerare il giudice dall’assicurare la piena soddisfazione della parte vittoriosa. Il sindacato di legittimità è diretto a evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della compensazione, in coerenza con la sentenza della Corte costituzionale n. 157 del 2014.
Il Fatto
Il contribuente risultava integralmente vittorioso all’esito dell’appello proposto contro l’Agenzia delle entrate, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con la sentenza n. 6581/2023, dichiarava irripetibili le spese di quel grado di giudizio. Avverso tale capo della pronuncia il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi.
L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata. In prossimità dell’adunanza il contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.
La Motivazione della Corte
I due motivi, trattati congiuntamente per connessione, denunciano la violazione di legge ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. sotto il profilo dell’applicazione degli artt. 15 e 36 del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 111 Cost. Il ricorrente impugna il capo della sentenza che ha disposto la irripetibilità delle spese di appello senza motivazione.
La Corte richiama l’orientamento consolidato, espresso dalle Sezioni Unite n. 20598/2008 e confermato dalla Sez. VI-3 n. 21400/2021: la regolazione delle spese richiede una motivazione specifica per scostarsi dalla regola della soccombenza, anche in caso di contumacia della parte soccombente. Quest’ultima, per il solo fatto di non costituirsi, non può sottrarsi ad assicurare la piena soddisfazione della parte integralmente vittoriosa.
Viene ribadito che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese deve trovare un adeguato supporto motivazionale. Non è necessaria una motivazione specificamente riferita a detto provvedimento, purché le ragioni giustificatrici siano chiaramente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito o di rito. L’obbligo è assolto quando le argomentazioni di merito contengano considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese, come nel caso di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, di oggettive difficoltà di accertamento in fatto, di palese sproporzione tra l’interesse realizzato e il costo dell’attività processuale, o di un comportamento processuale restio a proposte conciliative plausibili.
Nella sentenza impugnata non risulta invece espressa alcuna motivazione in ordine alla dichiarata irripetibilità delle spese del secondo grado, non assumendo rilievo che il gravame fosse stato accolto limitatamente al regime delle spese di primo grado. La Corte ricorda che il sindacato di legittimità sulla compensazione mira ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee, in una verifica “in negativo” coerente con l’elasticità costituzionalmente necessaria del potere di compensazione, non essendo indefettibile la ripetizione delle spese in favore della parte vittoriosa.
Le gravi ed eccezionali ragioni, da indicare esplicitamente per giustificare la compensazione ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità, come affermato dalla Sez. VI-L n. 9977/2019. Il ricorso è pertanto fondato e viene accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perché si uniformi ai principi indicati nel disciplinare le spese del giudizio di appello.
Nota della Redazione
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