Litisconsorzio necessario dei soci nel giudizio su Irap e Iva (Cass. civ. Sez. V n. 9167 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria l’unitarietà dell’accertamento posto a base della rettifica delle dichiarazioni delle società di persone e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio comportano che la controversia riguardi inscindibilmente la società e tutti i soci, salva l’ipotesi di questioni personali. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado. Il principio opera anche per l’Irap, imputata per trasparenza ai soci, e per l’Iva quando l’Ufficio abbia proceduto con unico atto ad accertamenti fondati su elementi comuni e l’imponibile Iva non sia suscettibile di autonoma definizione. La Corte rileva il vizio ex officio, cassa le pronunce di merito e rinvia al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva respinto il proprio appello principale e accolto quello incidentale della società contribuente. Quest’ultima, una società in accomandita semplice esercente servizi di pulizia, in liquidazione volontaria, aveva impugnato due avvisi di accertamento con cui l’Ufficio, per gli anni 2012-2013, aveva disconosciuto costi dedotti ai fini Irap e detratti ai fini Iva, relativi a fatture emesse da cooperative ritenute evasori totali, e aveva irrogato sanzioni.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso solo quanto alle sanzioni; la Commissione regionale aveva poi riconosciuto la legittimità della deduzione e detrazione e l’applicabilità del cumulo giuridico pluriennale, ricondando l’evasione al solo gestore delle cooperative. Di qui il ricorso dell’Ufficio, non esaminato nel merito per il rilievo pregiudiziale del vizio di contraddittorio.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva d’ufficio, in via pregiudiziale, la nullità insanabile dei giudizi di merito per violazione del contraddittorio, muovendo dall’orientamento consolidato delle Sezioni Unite n. 14815 del 2008. Secondo tale arresto, l’unitarietà dell’accertamento e l’automatica imputazione dei redditi ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione e indipendentemente dalla percezione, comportano che il ricorso proposto anche da un solo soggetto riguardi inscindibilmente società e soci, con configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.
Il principio è applicabile alla fattispecie, ove la ripresa ai fini Irap e Iva è stata effettuata nei confronti della società senza che i gradi di merito siano stati celebrati con la partecipazione necessaria dei soci. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 10145 del 2012, secondo cui l’Irap, imposta reale e proporzionale assimilabile all’Ilor e imputata per trasparenza ai soci ex art. 5 d.P.R. n. 917/1986, comporta il litisconsorzio necessario dei soci nel giudizio di accertamento dell’imposta dovuta dalla società.
Quanto all’Iva, l’accertamento autonomamente operato non determina di per sé il simultaneus processus. Tuttavia, ove l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, con unico atto, ad accertamenti Irpef, Irap e Iva fondati su elementi comuni, il profilo concernente l’imponibile Iva, non suscettibile di autonoma definizione, non si sottrae al vincolo del simultaneus processus per l’inscindibilità delle situazioni. La Corte richiama Cass. n. 12236 del 2010 e Cass. n. 16607 del 2015.
La Corte precisa che il vizio avrebbe dovuto essere rilevato dal giudice di primo grado, che avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio, o dal giudice d’appello, che avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546/1992. Non è sufficiente, nel caso, la prospettiva riparatoria di Cass. n. 3830 del 2010, non ricorrendone i presupposti. Ne deriva la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano per l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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