Quota B Enpals, il massimale pensionabile non è abrogato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17462 del 29.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella determinazione della “quota B” del trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall’art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997. Tale limite non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997, dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile sia coessenziale alla disciplina, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’Inps. Il giudicato interno non si forma sulle singole affermazioni in diritto della pronuncia gravata, ma sull’unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto.

Il Fatto

La vicenda riguarda il trattamento pensionistico di un lavoratore dello spettacolo e, in particolare, la determinazione della “quota B” della pensione, calcolata secondo il sistema contributivo sulle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993. Il ricorrente aveva contestato i provvedimenti di liquidazione dei supplementi di pensione corrisposti con diverse decorrenze, nella parte in cui applicavano alla retribuzione il limite di lire 315.000 rivalutato annualmente.

Il Tribunale aveva accolto la domanda, escludendo l’esistenza di alcun tetto nel calcolo della quota B, e aveva respinto le eccezioni di prescrizione e decadenza. La Corte d’appello, in parziale riforma, aveva invece accolto l’eccezione di decadenza per le differenze maturate prima del 3 novembre 2013. Il ricorso per cassazione dell’Ente previdenziale e il ricorso incidentale della parte privata hanno così portato la questione davanti alla Suprema Corte.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione di giudicato interno sollevata dalla controricorrente. Il motivo principale contesta in radice le argomentazioni della Corte territoriale in ordine all’abrogazione del “massimale pensionabile” per la quota B: la quantificazione della pensione resta quindi tema controverso, che nessun giudicato interno può precludere.

Sul punto la Corte ribadisce che il giudicato non si forma sulle singole affermazioni in diritto, ma sull’unità minima di decisione, che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto. Ove l’impugnazione investa anche uno solo degli elementi della sequenza fatto/norma/effetto, nessun giudicato interno può dirsi formato.

Nel merito, la questione riguarda la permanenza del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui all’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971. La Corte dà continuità all’orientamento già espresso in cause sovrapponibili, secondo cui tale limite non è stato abrogato né espressamente, né per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997. La fissazione di un tetto contribuisce a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale ed è coessenziale alla disciplina, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti.

Quanto all’eccezione di illegittimità costituzionale, la Corte richiama i rilievi già espressi in precedenti conformi: la Corte costituzionale n. 202/2008, proprio riguardo al divario tra retribuzione sottoposta a contribuzione piena e retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione, ha escluso il contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza, purché non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all’art. 38 Cost. Il ricorso incidentale è invece infondato.

Il ricorso principale è quindi accolto, con rigetto di quello incidentale e cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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