L’esclusione della torre eolica dalla rendita non esonera il giudice dal rideterminarla (Cass. civ. Sez. 5 n. 8265 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accatastamento degli immobili a destinazione speciale o particolare, l’art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015 ha ridefinito l’oggetto della stima diretta, escludendo dal calcolo della rendita catastale le componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo, ma non ha abrogato, nemmeno in forma tacita, l’art. 1, comma 244, della legge n. 190/2014, che richiama le metodologie estimative della Circolare n. 6/T del 2012. Ne consegue che l’esclusione della torre di sostegno di un impianto eolico dal computo della rendita non dispensa il giudice dall’obbligo di rideterminare la rendita stessa, valorizzando il suolo, le fondazioni, la piazzola e la cabina, nonché le spese tecniche, il profitto dell’imprenditore e gli oneri finanziari secondo i criteri della stima diretta. Il processo tributario è un processo di impugnazione-merito, sicché il giudice non può limitarsi ad annullare l’avviso per vizi sostanziali, ma deve esaminare la pretesa e ricondurla alla corretta misura. La censura che contesta la valutazione di fatto sulla funzionalità della torre al processo produttivo è inammissibile perché sollecita una rivalutazione degli esiti probatori preclusa in sede di legittimità. La motivazione della sentenza che esclude la torre dal calcolo della rendita non è apparente quando rispetta il minimo costituzionale richiesto dall’art. 132 c.p.c.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita di un’unità immobiliare su cui insiste una torre di sostegno di un impianto eolico, elevandola rispetto al valore proposto dalla società nella dichiarazione DOCFA, ferma la categoria D/1. La società impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che rigettava il ricorso. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, accogliendo l’appello, annullava l’avviso, ritenendo illegittima l’inclusione nel calcolo della rendita del palo di sostegno del rotore e della navicella, in quanto parte integrante dell’impianto produttivo e quindi escluso dalla stima diretta. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi. Con riferimento alla denunciata nullità della sentenza per motivazione apparente, ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite, secondo cui, dopo la riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata si pone al di sopra del minimo costituzionale, poiché dal suo testo si coglie il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice di appello, che ha escluso la torre dal calcolo della rendita in ossequio alla legge n. 208/2015.
Quanto al secondo motivo, la censura è stata dichiarata inammissibile perché, pur deducendo una violazione di legge, contestava in realtà la valutazione di fatto del giudice di merito sulla funzionalità della torre al processo produttivo, chiedendo una rivalutazione degli esiti probatori preclusa in sede di legittimità. La Corte ha comunque ribadito l’orientamento consolidato per cui la torre di sostegno dell’impianto eolico è componente essenziale del processo di produzione di energia elettrica e, in quanto tale, non è computabile nella rendita catastale.
Il terzo motivo è stato invece accolto. La Corte ha chiarito che l’art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015 ha ridefinito l’oggetto della stima catastale ma non ha alterato i criteri tecnico-estimativi della Circolare n. 6/T del 2012, richiamata dall’art. 1, comma 244, della legge n. 190/2014. La stima diretta, nella variante del procedimento indiretto con approccio di costo, deve concentrarsi sul valore del suolo, delle fondazioni, della piazzola e della cabina, computando su questi elementi le spese tecniche, il profitto dell’imprenditore e gli oneri finanziari. Il giudice di merito, esclusa la rilevanza catastale della torre, non poteva limitarsi ad annullare l’avviso, ma era tenuto a rideterminare la rendita secondo tali criteri, atteso che il processo tributario è un processo di impugnazione-merito diretto a una decisione sostitutiva dell’accertamento.
Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, per il riesame della controversia.
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Nota della Redazione
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