Consorzi di bonifica: no alla giurisdizione contabile nel giudizio di conto (Cass. Sez. Un. n. 17489 del 29.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
I consorzi di bonifica, in quanto enti pubblici economici che svolgono attività imprenditoriale di carattere privatistico, non sono soggetti alle regole generali della contabilità pubblica. Nei loro confronti, come nei confronti dei loro tesorieri e agenti contabili, deve essere negata la giurisdizione della Corte dei Conti in tema di verificazione dei rendiconti e di giudizio di conto, in assenza di un’espressa previsione di legge, e la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Le norme interne di contabilità adottate dall’ente non possono fondare la giurisdizione contabile, che si radica solo in una specifica disciplina di legge ai sensi dell’art. 103 Cost. Resta ferma la sola giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità amministrativa per danno erariale.

Il Fatto

Il ricorrente, agente contabile di un consorzio di bonifica, ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione ex artt. 41 cod. proc. civ. e 16 d.lgs. n. 174/2016 con riguardo al giudizio di conto pendente davanti alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti. Il giudizio era stato introdotto con decreto presidenziale di citazione, a seguito di segnalazione di irregolarità su un conto giudiziale, in vista del discarico del conto con contestazione di un addebito.

Il ricorrente sostiene che la Corte dei Conti non abbia giurisdizione nei confronti di un dipendente del consorzio, per la natura dei consorzi di bonifica e per l’assenza di un maneggio di denaro pubblico. Il regolamento interno confortato dall’ente richiama l’obbligo di resa del conto, ma un regolamento interno non può sostituirsi alla legge nel fondare la giurisdizione contabile. Il Procuratore Generale contabile ha dapprima eccepito l’inammissibilità del ricorso, aderendo poi nel merito al difetto di giurisdizione; il Procuratore Generale presso la Cassazione ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite respingono l’eccezione di inammissibilità. In base all’art. 16 C.g.c., il regolamento preventivo è ammesso anche davanti alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti. La mancata promozione del giudizio su iniziativa del PM non è decisiva: dalla presentazione spontanea del conto è comunque scaturita una citazione a giudizio con fissazione dell’udienza, presupposto necessario e sufficiente per il regolamento. L’istante non contesta la ritualità dell’introduzione del giudizio, ma la sussistenza stessa della materia contabile.

Nel merito, la Corte afferma l’insussistenza della giurisdizione contabile. Il riparto di giurisdizione deve muovere da una specifica disciplina di legge radicata nell’art. 103 Cost., sottratta alla disponibilità delle parti. Ne deriva l’ininfluenza della previsione del regolamento interno di contabilità del consorzio, disapplicabile là dove miri a fondare una giurisdizione non prevista. L’art. 137 C.g.c., nel delineare il giudizio di conto degli agenti contabili, richiama espressamente quanto previsto a termini di legge; analogo richiamo ai casi previsti dalla legge opera l’art. 172 lett. d) C.g.c.

La Corte richiama il proprio indirizzo consolidato, da Cass. SSUU n. 456/1991 a Cass. SSUU n. 1548/2017. I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici: pur perseguendo finalità di ordine generale, svolgono attività tipicamente economico-imprenditoriale di carattere privatistico. Per tali enti è affermata la sottoposizione al giudizio di responsabilità amministrativa, con esclusione però della responsabilità contabile, non sussistendo i presupposti della sottoposizione alle regole della contabilità pubblica. La natura tributaria dei contributi consortili e la destinazione delle opere non bastano a configurare un maneggio di fondi pubblici, né i consorzi sono equiparabili agli enti locali o ai consorzi tra enti locali.

Tali principi valgono anche per il consorzio della Regione interessata, qualificato come ente pubblico economico dalla legge regionale istitutiva. Sebbene la giurisdizione contabile abbia natura tendenzialmente generale, dotata di vis expansiva in difetto di espresse limitazioni, all’affermazione della giurisdizione della Corte dei Conti osta la natura dei consorzi di bonifica e la loro mancata soggezione alle regole generali della contabilità pubblica. La Corte dichiara quindi il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, spettando la giurisdizione al giudice ordinario. Nulla sulle spese, attesa la veste di parte solo formale del Procuratore Generale contabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *