Litisconsorzio necessario nel ricorso tributario del socio presuppone la nullità dell’intero giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 17492 del 29.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio comportano che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo che questi prospettino questioni personali. Tutti tali soggetti devono essere parti dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, configurandosi un caso di litisconsorzio necessario originario. Il ricorso proposto anche da uno solo degli interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992, salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio.

Il Fatto

La contribuente, socia all’80% di una società in accomandita semplice, risultò destinataria di un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2010, emesso in conseguenza dell’accertamento verso la società.

La pronuncia favorevole di primo grado venne riformata in appello, sull’assunto della prova delle operazioni oggettivamente inesistenti, non smentita dall’apporto probatorio della parte contribuente. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo; l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La ricorrente denuncia la violazione degli artt. 39, 40 e 41-bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972, nonché degli artt. 2729 e 2697 cod. civ. e dell’art. 7 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., contestando il riparto dell’onere della prova e le condizioni per superare la presunzione legale a favore dell’Agenzia.

La Corte rileva preliminarmente la violazione del litisconsorzio necessario. Richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 14815 del 4 giugno 2008: l’unitarietà dell’accertamento e l’automatica imputazione dei redditi ai soci comportano che il ricorso riguardi inscindibilmente società e soci, con configurabilità di un litisconsorzio necessario originario.

Il Collegio richiama le conformi successive pronunce Cass. n. 7789/2016, Cass. n. 16730/2018 e Cass. n. 28060/2024. Il principio è stato poi affinato ritenendo non necessario il rinvio al primo giudice — disponendo la riunione per economia processuale e rispetto della ragionevole durata del processo — quando sussistano congiuntamente: identità di causa petendi dei ricorsi; simultanea proposizione degli stessi avverso un avviso unitario di accertamento; simultanea trattazione dei processi in entrambi i gradi di merito; identità sostanziale delle decisioni adottate (Cass. Sez. V n. 3830/2010 e Cass. Sez. V n. 3789/2018).

Nel caso concreto, il contraddittorio non è stato rispettato nei gradi di merito, non essendo stata evocata in giudizio anche la società. Non essendo possibile ricostituirlo in sede di legittimità, la sentenza deve essere cassata, con dichiarazione di nullità dell’intero giudizio e rinvio direttamente al giudice di primo grado, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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