Affitto infragruppo fuori mercato: l’antieconomicità basta a far scattare l’accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 2777 del 08.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, ai fini della determinazione del reddito di impresa per omessa contabilizzazione di ricavi e IVA relativa ad operazione commerciale tra società del medesimo gruppo, aventi sede in Italia, per l’individuazione del valore da attribuire ad una prestazione di servizi, lo scostamento dal “valore normale” del canone di affitto di cui all’art. 9 TUIR può assumere rilievo quale parametro indiziario dell’antieconomicità manifesta e macroscopica dell’operazione, esulante dal normale margine di errore di valutazione anche dell’inerenza della destinazione del bene o servizio, così da giustificare l’accertamento, con conseguente onere di prova contraria a carico del contribuente; ciò non determina la violazione del criterio della neutralità del tributo armonizzato, né della norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 147 del 2015, che è diretta ad escludere l’applicazione dell’art. 110 TUIR al “transfer pricing” interno e non a limitare la portata logico-giuridica dell’art. 9 TUIR. (Rv. 677783-01; Rv. 677783-02)
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato a una società industriale due avvisi di accertamento ai fini IVA e IRAP per il 2008 e un terzo avviso, ai fini delle imposte dirette, alla società consolidante del gruppo. L’Ufficio contestava la deduzione degli affitti passivi corrisposti dalla società operativa a una società immobiliare del medesimo gruppo per un capannone industriale, ritenendo il canone sproporzionato rispetto al valore normale, anche per le commistioni soggettive tra le parti contraenti.
La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva respinto il ricorso delle contribuenti. La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva invece accolto l’appello: il canone era stato effettivamente versato, la locatrice aveva dichiarato un imponibile rilevante e l’operazione era neutra per la locataria, perché nel consolidato fiscale le sue perdite si sarebbero comunque compensate con gli utili della consolidante. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: omesso esame di fatti decisivi (prezzo fuori mercato e onerosa disciplina delle migliorie) e violazione degli artt. 9 e 109 TUIR, 19 del d.P.R. n. 633/1972 e 2697 c.c. Le società hanno resistito, eccependo l’inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge le eccezioni preliminari, perché le censure sono specifiche e la CTR non ha deciso in conformità alla giurisprudenza di legittimità, ed esamina i due motivi congiuntamente, ritenendoli fondati. Dopo la sostituzione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 a opera della l. n. 88/2009 non esiste più una presunzione legale di corrispondenza del corrispettivo al valore normale: i maggiori ricavi vanno desunti da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti (Cass. n. 2155/2019), e i valori OMI, di valenza solo orientativa, non bastano da soli (Cass. n. 3202/2024). Nel caso di specie, però, la ripresa contestava anche l’antieconomicità dell’operazione e confrontava i canoni con i valori al metro quadro della Camera di commercio di Bergamo: elementi potenzialmente decisivi che la sentenza impugnata non ha considerato.
Quanto alla neutralità e al trasferimento infragruppo della materia imponibile, la Corte dà continuità a Cass. n. 10420/2023: nelle operazioni tra società italiane dello stesso gruppo, lo scostamento dal valore normale del canone ex art. 9 TUIR è parametro indiziario di antieconomicità manifesta e macroscopica, tale da giustificare l’accertamento e da porre a carico del contribuente l’onere della prova contraria. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d’appello, ciò non viola la neutralità dell’IVA né la norma di interpretazione autentica dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 147/2015, che esclude l’applicazione dell’art. 110 TUIR al transfer pricing interno ma non limita la portata dell’art. 9 TUIR. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che rivaluterà il quadro istruttorio attenendosi a questi principi e provvederà sulle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 360-bis c.p.c. – Inammissibilità del ricorso
- Art. 9 TUIR – Determinazione dei redditi e delle perdite
- Art. 109 TUIR – Norme generali sui componenti del reddito d'impresa
- Art. 110 TUIR – Norme generali sulle valutazioni