Revocatoria ordinaria: scientia fraudis provata per presunzioni e vincolo parentale (Cass. civ. Sez. III n. 17496 del 29.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie e, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sul piano soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato. La scientia fraudis del terzo può desumersi anche dalla sussistenza di un vincolo parentale con il debitore, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo ignorasse la situazione debitoria del disponente. Nei negozi onerosi non è richiesta in capo al terzo acquirente la conoscenza specifica del debito dell’alienante e delle sue caratteristiche, né il mero rapporto di parentela, se accompagnato da altri elementi, è di per sé inidoneo a fondare il giudizio presuntivo.

Il Fatto

Una banca agiva in giudizio davanti al Tribunale di Roma per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., dell’atto di compravendita con cui un soggetto aveva trasferito ai genitori la nuda proprietà di un immobile. Il credito derivava da un contratto di conto corrente stipulato da una società e da una fideiussione rilasciata dal disponente a garanzia delle obbligazioni sociali.

Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata il 28 novembre 2023, confermava la decisione ritenendo integrati tutti i presupposti dell’art. 2901 cod. civ. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione con tre motivi, resistito dalla cessionaria del credito. Formulata proposta di definizione accelerata, il ricorso era avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, scrutinati congiuntamente perché connessi, investivano il requisito soggettivo della revocatoria: i ricorrenti sostenevano che la Corte territoriale lo avesse ritenuto sussistente in capo al debitore e ai terzi sulla base di mere presunzioni, prive dei caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ. Analoga censura era rivolta alla valorizzazione del rapporto di parentela, non accompagnato, secondo i ricorrenti, da elementi idonei a denotare la fittizietà del negozio.

La Corte ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili, richiamando il consolidato orientamento secondo cui, quando l’atto dispositivo è successivo al sorgere del credito, la prova della scientia fraudis del debitore e della partecipazione del terzo può essere fornita per presunzioni. I precedenti citati convergono sul punto: Cass. sez. 6-3 n. 16221 del 2019, Cass. sez. 3 n. 5618 del 2016, Cass. sez. 3 n. 1558 del 2024, quanto alla prova presuntiva e alla sua insindacabilità; Cass. sez. 3 n. 5359 del 2009 e Cass. sez. 6-3 n. 10928 del 2020, quanto alla rilevanza del vincolo parentale; Cass. sez. 1 n. 22365 del 2007 e Cass. sez. 2 n. 10623 del 2010, quanto all’inutilità della conoscenza specifica del debito nei negozi onerosi.

Nel merito della valutazione presuntiva, la Corte ha osservato che il disponente rivestiva la qualità di socio, era stato amministratore della società debitrice e ne era procuratore, oltre ad aver prestato fideiussione: elementi dai quali correttamente si era desunta la consapevolezza della situazione economica della società e del pregiudizio arrecato alla creditrice, avendo alienato l’unico bene immobile e così azzerato la propria capacità patrimoniale. Quanto ai terzi acquirenti, il rapporto di parentela strettissima, unitamente al versamento del corrispettivo a tre mesi di distanza dalla stipula, è stato ritenuto idoneo a fondare la presunzione di consapevolezza.

La Corte ha poi ribadito che la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza e l’idoneità degli elementi presuntivi a dimostrare i fatti ignoti secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit costituiscono attività riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, con riferimento a Cass. sez. 1 n. 27266 del 2023. Le censure sugli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non sono state formulate nei termini chiariti da Sezioni Unite n. 20867 del 2020, come quelle sulle presunzioni non lo sono nei termini di Sezioni Unite n. 1785 del 2018. Il vizio di contraddittorietà della motivazione è stato escluso perché la sentenza illustra il percorso logico-giuridico senza contrasti, e il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non è stato prospettato nei termini ammessi da Sezioni Unite n. 8053 del 2014.

Il terzo motivo, relativo alla mancata ammissione delle prove testimoniali, è stato parimenti dichiarato inammissibile: il ricorrente non ha indicato le ragioni per cui l’assunzione avrebbe potuto invalidare con giudizio di certezza le altre risultanze istruttorie. All’inammissibilità dei motivi è seguita quella del ricorso, con condanna alle spese e all’ulteriore somma ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *