Dirigente sanitario e incarico di struttura semplice secondo l’atto aziendale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17497 del 29.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di dirigenza sanitaria, è l’atto aziendale di cui all’art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992 a disciplinare l’organizzazione e il funzionamento delle unità operative, individuando quelle dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale. La formale istituzione, tramite l’atto di macro-organizzazione, della struttura semplice dotata di autonomia gestionale o tecnico-professionale costituisce elemento indefettibile per il conferimento dell’incarico dirigenziale e per l’attribuzione del trattamento economico che la contrattazione collettiva correla alla tipologia dell’incarico e alla graduazione delle funzioni. La posizione dirigenziale non implica di per sé la responsabilità di struttura, potendo essere di tipo solo professionale. In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto l’apparente denuncia di violazione di norme, solleciti una nuova lettura del compendio documentale già valutato dal giudice di merito.
Il Fatto
Una dirigente sanitaria, biologa in rapporto di esclusività alle dipendenze di un istituto zooprofilattico, agiva in giudizio per ottenere le differenze retributive maturate tra la retribuzione di posizione e di risultato percepita quale dirigente con incarico professionale e quella spettante al responsabile di struttura semplice, per aver di fatto svolto le mansioni di responsabile del laboratorio alimenti per animali.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda; la Corte d’appello rigettava il gravame dell’ente, confermando l’interpretazione dei documenti organizzativi. L’istituto ricorreva per cassazione con quattro motivi, resistiti dalla lavoratrice con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
I quattro motivi, collegati sul piano logico-giuridico, sono esaminati congiuntamente. La Corte muove dalla ricognizione della disciplina: l’art. 15 d.lgs. n. 502/1992, come novellato, colloca la dirigenza sanitaria in un ruolo unico caratterizzato da autonomia tecnico-professionale, prevedendo che, decorsi cinque anni di attività con valutazione positiva, possano essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici.
Il successivo art. 15-quinquies definisce la struttura come l’articolazione organizzativa alla quale l’atto aziendale riconosce responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie. L’art. 27 del CCNL 8.6.2000 distingue quattro tipologie di incarico — direzione di struttura complessa, direzione di struttura semplice, incarichi professionali di alta specializzazione, incarichi per dirigenti con meno di cinque anni — e precisa, al comma 7, che per struttura semplice si intendono le articolazioni interne o a valenza dipartimentale dotate della responsabilità e autonomia di cui al comma 3.
Da qui il principio: è proprio l’atto aziendale a individuare le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica, costituendo elemento imprescindibile per il conferimento dell’incarico e per il trattamento economico. La Corte richiama sul punto Cass., Sez. L, n. 27400/2018, cui intende dare continuità, nonché Cass. n. 19040/2015, n. 6956/2014 e Cass., Sez. L, n. 4812/2019, che estende i principi all’intera area della dirigenza sanitaria.
Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva accertato che il laboratorio, prima della riorganizzazione del 2019, era previsto nel precedente atto di organizzazione interna quale unità organizzativa semplice e che la dirigente ne aveva effettivamente svolto il ruolo. Rispetto a tali accertamenti di fatto le censure si rivelano inammissibili: l’istituto, senza contestare le regole ermeneutiche, sollecita in realtà una nuova lettura del compendio documentale, preclusa in sede di legittimità. Richiamati Cass., Sez. Un., n. 24148/2013 e n. 8054/2014, il ricorso è rigettato con condanna alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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