La vigilanza ministeriale sulle casse previdenziali include il controllo sulle procedure elettorali (TAR Lazio n. 11719 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di corretta gestione dell’ente previdenziale privatizzato, di cui all’art. 2, comma 6, d.lgs. n. 509/1994, non è limitata all’equilibrio economico-finanziario, ma comprende ogni segmento di attività che costituisce esercizio dell’autonomia gestionale, organizzativa e contabile riconosciuta all’ente, ivi inclusi i procedimenti elettorali per il rinnovo degli organi di amministrazione e rappresentanza, la cui turbativa può minare in radice il rapporto tra gli organi e la comunità degli iscritti. Il potere di vigilanza ministeriale ex art. 3, comma 1, d.lgs. n. 509/1994 ha vocazione generale e non si esaurisce nei controlli ex ante (approvazione di statuti e regolamenti), potendo l’autorità vigilante autonomamente accertare gravi violazioni di legge e nominare un commissario straordinario, anche limitato alla rielezione degli organi, senza necessità di un previo accertamento giurisdizionale. La diffida amministrativa non assistita da conseguenze giuridiche necessitate non è immediatamente lesiva e non è impugnabile, né l’art. 21-ter l. n. 241/1990 può fondare l’esecuzione coattiva di un atto privo di tale natura.
Il Fatto
L’Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (Enpapi) impugnava la nota ministeriale dell’8 ottobre 2024, con cui era stato invitato a indire nuove elezioni per il rinnovo degli organi statutari, la successiva diffida del 4 marzo 2025 e, infine, il decreto interministeriale del 5 novembre 2025 di nomina di un commissario ad acta incaricato di portare a compimento le nuove procedure elettorali. L’ente, che nel frattempo aveva già visto eletti i nuovi organi per il quadriennio 2024-2028, lamentava l’eccessiva estensione dei poteri di vigilanza ministeriale e la carenza di presupposti per il commissariamento, assumendo che le irregolarità contestate riguardassero profili estranei alla “corretta gestione” e che, comunque, l’accertamento delle stesse spettasse all’autorità giudiziaria.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente dichiarato inammissibili, per difetto di interesse, il ricorso introduttivo e i primi due ricorsi per motivi aggiunti, aventi ad oggetto la nota di invito e la diffida. Tali atti, privi di vincolatività e non assistiti da conseguenze giuridiche necessitate in caso di inosservanza, costituivano meri atti di moral suasion o di sollecitazione, inidonei a produrre una lesione attuale e concreta nella sfera giuridica dell’ente.
Nel merito del terzo ricorso, volto contro il decreto di nomina del commissario, il Collegio ha invece respinto le censure dell’Enpapi. Quanto all’ambito oggettivo del potere commissariale, la sentenza chiarisce che la nozione di “corretta gestione” non può essere appiattita sugli aspetti economici e finanziari, pena la sostanziale sovrapposizione con le autonome fattispecie del disavanzo e della liquidazione. La corretta gestione è nozione ampia, tale da ricomprendere il corretto svolgimento delle procedure elettorali, che rappresentano un momento cruciale dell’autorganizzazione dell’ente e la cui alterazione incide sul mandato tra amministratori e comunità degli iscritti. Ne consegue che l’approvazione ministeriale del regolamento elettorale (controllo ex ante) non sottrae la materia elettorale al successivo controllo ex post dell’autorità vigilante.
Con riguardo alla base conoscitiva del provvedimento, i giudici hanno escluso che il commissariamento richieda un accertamento aliunde delle violazioni, essendo la vigilanza ministeriale di vocazione generale sull’intera attività dell’ente. Nel caso di specie, il provvedimento risultava fondato su un’istruttoria svolta nel contraddittorio con l’ente, che aveva portato a riscontrare oggettive criticità: l’esclusione di candidati in possesso di attestazioni di regolarità contributiva rilasciate dall’ente stesso, l’esclusione di ex consiglieri sulla base di una causa di ineleggibilità non applicabile e gli accessi alla piattaforma di voto telematico mediante utenze impersonali, senza che l’ente avesse fornito una ricostruzione precisa delle modalità di operatività delle stesse.
Il Collegio ha poi ritenuto non irragionevole la scelta di nominare un commissario limitato alla sola rielezione degli organi, in quanto espressione del principio di proporzionalità e del “mezzo più mite”, né ha riscontrato vizi nel concerto del Ministero dell’economia e delle finanze. Quanto al dedotto conflitto di interessi di un dirigente ministeriale, la mera proposizione di una domanda risarcitoria nei suoi confronti non ne determina automaticamente la sussistenza, in assenza di altre circostanze idonee a dimostrare un interesse privato personale in contrasto con quello pubblico. La sentenza ha infine stigmatizzato come erroneo il riferimento all’art. 21-ter l. n. 241/1990 contenuto nel decreto commissariale, atteso che tale norma disciplina l’esecutorietà dei provvedimenti amministrativi e non può fondare la nomina di un commissario.
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Nota della Redazione
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