Accordo pubblico-privato e consumo di suolo nel piano degli interventi (TAR Veneto n. 550 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accordo pubblico-privato stipulato ai sensi dell’art. 6 della l.r. Veneto n. 11/2004 costituisce strumento idoneo ad attuare gli interventi edilizi non diretti, consentendo all’amministrazione di regolare gli obblighi di urbanizzazione e le prestazioni a carico del proponente, senza necessità di previa pianificazione attuativa. La disciplina regionale sul consumo di suolo non vieta l’edificazione esterna agli ambiti di urbanizzazione consolidata, ma la sottopone a limiti quantitativi fissati con deliberazione della Giunta regionale, distinti per ciascun comune. Il giudizio di compatibilità con il Piano di Assetto del Territorio va condotto sulla base della carta della trasformabilità, che individua le aree libere da prescrizioni. L’interesse ad agire del proprietario confinante è adeguatamente allegato quando il pregiudizio derivante dall’edificazione prospiciente sia dimostrato da un principio di prova tecnico.
Il Fatto
Il ricorrente ha acquistato nel 2018 un immobile residenziale con ampio giardino e piscina, confinante a sud e a ovest unicamente con aree verdi ricomprese nel previsto Parco del Fiume Astichello. Al momento dell’acquisto il Piano di Assetto del Territorio destinava tali aree a restare inedificate e naturali.
Con la deliberazione consiliare n. 66 del 18 dicembre 2024, il Comune ha approvato il Primo Piano degli Interventi, recependo un accordo pubblico-privato che destina un’area a parcheggio pubblico e un’area di circa 2.800 mq a edificazione residenziale, mediante interventi edilizi diretti. Il ricorrente ha impugnato la previsione, deducendo l’illegittimità della classificazione delle aree limitrofe alla propria proprietà.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse sollevata dai controinteressati. Il ricorrente è proprietario di una villa il cui giardino confina unicamente con aree a verde e ha allegato, con perizia tecnica, un principio di prova del pregiudizio derivante dall’edificazione immediatamente prospiciente, in termini di perdita del carattere naturale dei luoghi. Il Collegio richiama i principi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 2021.
Nel merito il ricorso è infondato. Il primo motivo, che assume il contrasto con l’art. 25 delle NTA del PAT in ordine all’estensione del parco fluviale, non è condivisibile: nella carta della trasformabilità del PAT l’area resa edificabile è indicata come libera da prescrizioni e ricompresa nella linea preferenziale dello sviluppo insediativo residenziale.
Anche la censura relativa alla l.r. 14/2017 è respinta. L’edificazione esterna agli ambiti di urbanizzazione consolidata non è vietata, ma sottoposta a limiti quantitativi fissati con la deliberazione della Giunta regionale n. 668/2018. Il rapporto preliminare ambientale dà conto del consumo complessivo del piano, pari a 51.971 mq, con un residuo di 25.929 mq rispetto alla quantità massima assegnata al Comune. Il Collegio richiama TAR Veneto, Sez. II, n. 1436 del 2024.
Il terzo motivo, che assume la necessità della pianificazione attuativa, non può essere accolto. Gli interventi non diretti possono essere realizzati mediante l’accordo pubblico-privato, che consente di regolare anche gli aspetti concernenti l’urbanizzazione dell’area. L’accordo prevede la realizzazione a spese dei proponenti del parcheggio pubblico e della viabilità di accesso, la cessione di un’area verde di 4.000 mq e specifici obblighi costruttivi. Le stesse NTO del Piano degli Interventi, all’art. 4, annoverano gli accordi ex art. 6 della l.r. 11/2004 tra gli strumenti di attuazione indiretta.
Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.