Termine di impugnazione del titolo edilizio e piena conoscenza del quomodo (TAR Veneto n. 551 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione dei titoli edilizi da parte del controinteressato, il termine decadenziale decorre dalla piena conoscenza dell’intervento, che, ove si contesti il quomodo dell’edificazione, presuppone la conoscenza delle dimensioni e della consistenza del progetto. Il vicino che assuma l’illegittimità dell’attività edilizia in corso ha l’onere di attivarsi sollecitamente con l’accesso documentale, non potendo il suo tardivo esercizio procrastinare il dies a quo dell’impugnativa. La sola vicinitas fonda la legittimazione ma non anche l’interesse ad agire, che postula l’allegazione di una lesione concreta, personale e attuale, non surrogabile dalla tutela di interessi generali o ambientali.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un immobile ricompreso nel medesimo compendio di un complesso fronte lago, hanno impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune in favore di una società e di due privati, l’autorizzazione paesaggistica, l’approvazione dello screening e l’autorizzazione alla deroga della fascia di rispetto stradale. L’intervento prevede la demolizione e ricostruzione con ampliamento ai sensi della legge regionale Veneto n. 14 del 2019 di fabbricati di servizio facenti parte del compendio, con incremento di volumetria, in un’area gravata da molteplici vincoli paesaggistici e culturali.

I ricorrenti deducono plurimi profili di illegittimità, dalla motivazione dell’autorizzazione paesaggistica alla violazione del Piano Casa regionale, dal frazionamento dell’iniziativa unitaria alla carenza di motivazione della VINCA e dell’autorizzazione stradale. Il Comune e i controinteressati si sono costituiti eccependo la carenza di interesse e la tardività del ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione con sentenza in forma semplificata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ritenendo assorbite le ulteriori questioni in rito e nel merito. Muovendo dall’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui il termine per impugnare un titolo edilizio decorre, per il controinteressato, dalla piena conoscenza: se si contesta l’an dell’edificazione essa coincide con l’inizio dei lavori, mentre se si contesta il quomodo essa presuppone la conoscenza della dimensione e della consistenza dell’intervento.

Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 6996 del 2024 e i precedenti ivi citati, il Tribunale ribadisce che chi intende contestare un titolo edilizio deve esercitare sollecitamente l’accesso documentale, poiché il suo tardivo esperimento è inidoneo a procrastinare il dies a quo dell’impugnativa, a tutela della stabilità dei rapporti giuridici e dell’affidamento del titolare dell’autorizzazione.

Nel caso concreto i ricorrenti hanno ammesso l’avvio dei lavori nel settembre 2025 e la presenza di un cartello a loro visibile; inoltre i controinteressati hanno documentato l’invio, con posta elettronica del 30 settembre 2025, di un link contenente l’intera documentazione del progetto, compresa la SCIA in variante, aperto dal destinatario al più tardi il 6 ottobre 2025. Da tali elementi la Corte inferisce la piena conoscenza non solo dell’an, ma anche del quomodo: a quella data il termine era già spirato alla notifica del ricorso, avvenuta il 13 gennaio 2026, senza replica dei ricorrenti all’eccezione.

Il Collegio osserva altresì, a margine, la fondatezza dell’eccezione di difetto di interesse. La vicinitas non basta: occorre l’allegazione di un interesse concreto e attuale e di un beneficio ritraibile dall’annullamento. Richiamando Cons. Stato, Ad. Plen. n. 22 del 2021, si esclude che il criterio della vicinitas valga da solo a dimostrare l’interesse, inteso come specifico pregiudizio. I ricorrenti non hanno dedotto alcun interesse personale, invocando soltanto la necessità di tutela dell’area e il rischio idrogeologico in termini generici.

Quanto alla richiesta, formulata in udienza, di espungere dagli scritti difensivi le espressioni ritenute offensive, essa è disattesa: le contestazioni non paiono eccedere gli scopi difensivi e non evidenziano un intento puramente offensivo, secondo l’art. 89 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 39, comma 1, cod. proc. amm. Le spese sono poste a carico dei ricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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