Ottemperanza per bonus docenti inerte: inottemperanza al giudicato (TAR Lazio n. 7689 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’Amministrazione nell’eseguire una sentenza passata in giudicato, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, integra gli estremi dell’inottemperanza. Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione è sempre tenuta a eseguire il giudicato, senza alcuna discrezionalità sull’an e sul quando, potendo al più esercitare una limitata discrezionalità sul quomodo. Il giudice amministrativo, accogliendo il ricorso, ordina l’esecuzione e nomina sin da ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, mentre la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere disposta solo in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati.
Il Fatto
Il ricorrente, docente a tempo indeterminato, aveva ottenuto dal Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, la sentenza n. 20/2025 che ne dichiarava il diritto all’accredito sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente dell’importo di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 2.000,00.
A fronte della mancata esecuzione della pronuncia, nonostante il passaggio in giudicato, il ricorrente proponeva giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione delle penalità di mora. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva con formula di stile.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente dichiarato ammissibile il ricorso, ritualmente notificato, e la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.
Nel merito, il Collegio ha accertato la fondatezza della domanda, rilevando come fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione senza che l’Amministrazione avesse ottemperato. La costituzione con formula di stile e l’assenza di eccezioni sull’avvenuto adempimento hanno confermato l’inerzia serbata, che integra gli estremi dell’inottemperanza, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 5072 del 2023).
Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento per cui il giudizio di ottemperanza è volto a far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia illegittimamente negati dall’Amministrazione con un comportamento omissivo, non potendo quest’ultima sottrarsi all’obbligo di esecuzione per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica (cfr. Corte Cost. n. 419 del 1995; Cons. Stato, Ad. Plen., n. 2 del 2012; Cons. Stato, sez. IV, n. 658 del 2015).
Accolto il ricorso, il TAR ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza ottemperanda nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione, nominando sin da ora quale commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, che provvederà in sostituzione in caso di ulteriore inutile decorso del termine. Il Collegio ha invece rigettato la domanda di penalità di mora, non ravvisandone allo stato i presupposti, ma ha disposto la trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero, stante la persistente e critica inerzia dell’Amministrazione in materia di bonus docente.
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Nota della Redazione
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