Interdittiva antimafia annullata per quadro indiziario datato e vincoli parentali acquisiti (TAR Calabria n. 707 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di interdittiva antimafia, i vincoli parentali acquisiti possono fondare il giudizio prognostico di condizionamento solo se accompagnati da elementi concreti che ne rivelino l’attualità e la valenza sintomatica. La misura preventiva non richiede la prova di un’effettiva cointeressenza economica, ma esige un quadro indiziario complessivamente idoneo a supportare, in modo logico e ragionevole, il convincimento sul pericolo di infiltrazione. Non integra tale requisito un compendio istruttorio datato, lacunoso e parziale, fondato su legami di affinità privi di frequentazioni o comunanza di interessi, su pregioni risalenti nel tempo e su rapporti societari esauriti. Il sindacato del giudice amministrativo, con pieno accesso ai fatti, ne verifica la gravità, la precisione e la concordanza, scongiurando che la discrezionalità prefettizia degeneri in arbitrio.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore delle nanotecnologie applicate all’edilizia, ha impugnato l’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011, valevole anche quale diniego di iscrizione nella white list. Il provvedimento era stato preceduto dal contraddittorio di cui all’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011.

L’informativa si fondava su un quadro indiziario che includeva la vicinanza del socio unico alla famiglia di origine della moglie, i pretesi legami dei due fratelli amministratori con una cosca di ‘ndrangheta ritenuta attiva nella fascia jonica, due controlli con un pregiudicato e i rapporti con una diversa società destinataria di preavviso interdittivo. Respinta l’istanza cautelare in senso favorevole alla ricorrente, la causa è giunta alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura altamente discrezionale della valutazione prefettizia, che prescinde dalla prova di un’effettiva interferenza mafiosa nell’impresa e richiede soltanto riscontri sintomatici idonei a rendere non illogico il convincimento sul pericolo di condizionamento, anche soggiacente. Su tale premessa si innesta il controllo giurisdizionale, che con pieno accesso ai fatti ne apprezza la gravità, precisione e concordanza, evitando che la discrezionalità sconfini nell’arbitrio.

Quanto ai vincoli parentali, il Tribunale richiama la Corte costituzionale n. 57 del 2020: il legame può rilevare solo se, per natura, intensità o caratteristiche concrete, lasci ritenere che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa clanica ovvero che le decisioni siano influenzabili, anche indirettamente, tramite la famiglia.

Applicando tali principi, il Collegio rileva la fragilità del quadro indiziario. Non si tratta di legame di sangue, ma di affinità rispetto alla quale non emergono elementi intrinseci né estrinsechi: nessuna frequentazione, nessuna comunanza di interessi personali o economici. I pregiudizi del suocero risalgono nel tempo; la dedotta vicinanza del medesimo a una cosca è argomentata solo in relazione a un capo deceduto nel 2011 e non è sfociata in accertamenti di responsabilità penale.

Anche i contatti addebitati al socio unico risultano isolati — due soli incontri — e non significativi, essendo avvenuti all’esterno di una pizzeria. Quanto ai rapporti con la società collegata, non è allegato alcun attuale elemento di cointeressenza: l’incarico di direttore tecnico era cessato nel 2021 e il comodato risale al medesimo periodo, senza che in epoca successiva emergano fatti rivelatori di comunanza di interessi tra le compagini.

Il ricorso è dunque fondato. La Prefettura ha esercitato il potere interdittivo su un compendio istruttorio datato, lacunoso e parziale, travisato nella sua valenza sintomatica e inidoneo a supportare il giudizio prognostico. Ne consegue l’annullamento dell’interdittiva e del diniego di iscrizione nella white list, con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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