Ottemperanza alla carta docente e astreinte al debitore pubblico in crisi finanziaria (TAR Veneto n. 536 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, la mancata esecuzione del giudicato che ha condannato l’Amministrazione a costituire la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ne impone la condanna all’adempimento entro un termine perentorio, con nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è applicabile in modo automatico: il giudice dell’ottemperanza valuta in concreto i presupposti, tenendo conto delle peculiari condizioni del debitore pubblico e del limite autonomo delle ragioni ostative. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito giustificano il diniego dell’astreinte.

Il Fatto

Il ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con una sentenza del giudice del lavoro, il Ministero è stato condannato a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di € 1.000,00 per gli anni scolastici dal 2021 al 2023.

Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’assegnazione della carta con l’accredito della somma stabilita e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ha verificato la sussistenza delle condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. La sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione in data 26 febbraio 2024.

Nel merito, il ricorso è fondato. Non è contestato che l’Amministrazione non abbia dato esecuzione alla sentenza e che sia ancora inadempiente. Il Ministero è stato pertanto condannato a dare esecuzione al giudicato, nella parte in cui impone di costituire la Carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Decorso inutilmente tale termine, provvederà un Commissario ad acta, nominato nella persona del Direttore generale pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di subdelegare e ulteriore termine di sessanta giorni. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si è dato luogo ad alcun compenso.

Quanto alla richiesta di astreinte, il Collegio ha richiamato l’orientamento dell’Adunanza Plenaria del Cons. Stato n. 15/2014, secondo cui la penalità di mora non incontra preclusioni astratte nei confronti della P.A., ma la sua applicazione va verificata in concreto, valutando le peculiari condizioni del debitore pubblico e il limite autonomo delle ragioni ostative. Il giudice dell’ottemperanza è dotato di ampio potere discrezionale sia nello scrutinio delle esimenti sia nella determinazione dell’importo. Nel caso di specie, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano la mancata condanna, trattandosi di fatti notori rilevanti ex art. 115 cod. proc. civ.. Le spese di lite, liquidate in € 800,00, seguono la soccombenza e sono distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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