Reiterazione della domanda di accesso inammissibile senza fatti nuovi (TAR Lazio n. 2822 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La reiterazione di una domanda di accesso agli atti è ammissibile solo in presenza di fatti nuovi non rappresentati nell’originaria istanza o di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante. In assenza di tali elementi, la nuova istanza e il conseguente ricorso ex art. 116 c.p.a. sono inammissibili, perché ripropongono una pretesa ostensiva già azionata in sede procedimentale e già sottoposta al vaglio giurisdizionale. L’eventuale mancata ostensione di atti già ricompresi nell’oggetto della prima istanza, e già coperti da pronuncia favorevole all’istante, non può essere fatta valere mediante una nuova domanda identica, ma va perseguita con il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. La duplicazione del giudizio integra violazione del principio del ne bis in idem.
Il Fatto
Il ricorrente, con istanza del 25.11.2024, aveva chiesto al Ministero dell’Interno e alla Prefettura di Roma l’accesso a tutta la documentazione inerente alla pratica di cittadinanza, sia con riguardo al procedimento di concessione concluso con decreto del 15.06.2015, sia al successivo procedimento di annullamento d’ufficio. La richiesta era finalizzata alla difesa nel giudizio di impugnazione del decreto di annullamento.
Il diniego parziale fu impugnato nel giudizio definito dal TAR con sentenza n. 8219/2025, dichiarativa dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, parzialmente riformata dal Cons. Stato n. 9517/2025 con riferimento ai soli documenti ancora non ostesi. Con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato, ex art. 116 c.p.a., il silenzio-diniego formatosi su due ulteriori istanze del 14.06.2025 e 11.07.2025, relative al medesimo procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato preventivo avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile inammissibilità del ricorso per reiterazione della domanda ostensiva in assenza di circostanze sopravvenute, assegnando termine per memorie.
Il Tribunale richiama il consolidato orientamento secondo cui la reiterazione della domanda di accesso è ammissibile solo in presenza di fatti nuovi o di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante, citando Cons. Stato, sez. VII, n. 8879 del 2022, Cons. Stato, sez. IV, n. 279 del 2020, Cons. Stato, sez. IV, n. 5549 del 2020 e Cons. Stato, sez. III, n. 372 del 2025.
Dal raffronto testuale tra la prima istanza e le successive emerge la loro sostanziale sovrapponibilità, sia quanto all’oggetto sia quanto alla prospettazione dell’interesse difensivo. La specificazione relativa al parere favorevole della Prefettura, all’istanza protocollata e alle comunicazioni intercorse non integra un elemento di novità, trattandosi di documenti già ricompresi nel fascicolo oggetto dell’originaria domanda.
Il Collegio aggiunge che l’eventuale mancata ostensione di singoli atti già coperti dalla pronuncia giurisdizionale favorevole all’istante non può essere fatta valere con una nuova istanza identica, poiché ciò darebbe luogo a un’inammissibile duplicazione del giudizio di cognizione, in violazione del ne bis in idem (Cons. Stato, sez. III, n. 9790 del 2022). Il rimedio esperibile è il giudizio di ottemperanza, strumentale all’attuazione coattiva del dictum giudiziale.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in complessivi €1.500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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