Il pergolato non rileva nell’altezza del fronte edificabile (TAR Emilia-Romagna n. 396 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La chiusura di un terrazzo a vasca mediante la realizzazione di abbaini, che comporti la creazione di nuovi ambienti di servizio collegati al sottotetto, integra un intervento di nuova costruzione realizzato in assenza di titolo edilizio, non riconducibile alla nozione di ristrutturazione. Un pergolato in legno, autorizzato privo di copertura e con mera funzione ornamentale e di ombreggiamento, non può essere computato nell’altezza del fronte del fabbricato ai fini della verifica di conformità urbanistica. Il provvedimento di diniego di sanatoria, adottato all’esito dell’accertamento dell’abuso, è atto vincolato, con conseguente superfluità di ulteriori integrazioni documentali richieste al privato.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria per la chiusura di terrazzi a vasca mediante la realizzazione di abbaini sulla falda nord di un fabbricato residenziale. Il Comune aveva respinto l’istanza, ritenendo che l’intervento avesse determinato un aumento dell’altezza del fronte in contrasto con l’art. 4.8.4 delle Norme del PUG. La controversia traeva origine da un precedente giudizio, conclusosi con la sentenza n. 313/2019 del TAR Bologna, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6767/2023, che aveva già qualificato l’opera come nuova costruzione realizzata in assenza di titolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo corretta la motivazione del diniego impugnato. In particolare, ha escluso la rilevanza del pergolato in legno nel calcolo dell’altezza del fabbricato, richiamando la relazione tecnica del Settore Governo del Territorio del Comune di Cesena, secondo cui tale struttura era stata autorizzata senza copertura proprio per la sua funzione ornamentale e di ombreggiamento, non costituendo un vero e proprio manufatto da computare nella superficie e nel volume. La struttura oggetto del diniego, invece, rappresentando un’aggiunta volumetrica per creare nuovi ambienti di servizio, determina un aumento dell’altezza dell’intero fabbricato.

Il TAR ha poi disatteso le censure relative al procedimento, rilevando l’insussistenza di violazioni istruttorie o di difetti di motivazione. L’atto è stato qualificato come vincolato, una volta accertato il tipo di abuso e l’oggettivo aumento dell’altezza del fronte in contrasto con la disciplina urbanistica, con conseguente superfluità di eventuali integrazioni documentali da parte dei ricorrenti.

Quanto alla dedotta incompetenza del Dirigente che aveva adottato sia il preavviso di diniego sia il provvedimento finale, il Collegio ha rilevato che nessuna norma impone un generale divieto di adozione congiunta di tali atti. La domanda risarcitoria, articolata in modo generico, è stata infine respinta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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