Onere probatorio e poteri istruttori officiosi nel processo amministrativo (Cons. Stato n. 6442 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il metodo acquisitivo di cui all’art. 64 c.p.a. consente al giudice amministrativo di intervenire d’ufficio per colmare le lacune probatorie derivanti dallo squilibrio tra amministrazione e privato, quando la prova verta su atti nella disponibilità della prima. I poteri officiosi non possono però supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio quando la prova è nella piena disponibilità della parte, che non può invocare una non consentita relevatio ab onere probandi. Le censure del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, meramente riproposte in appello, sono inammissibili per difetto di specificità, poiché il giudizio di appello ha natura di revisio prioris instantiae e impone una critica puntuale alle rationes decidendi della sentenza impugnata.
Il Fatto
Una società ESCo, accreditata presso il Gestore dei servizi energetici, aveva ottenuto l’accoglimento di due richieste di verifica e certificazione relative all’installazione di gruppi di continuità statici ad alta efficienza. Il Gestore annullò d’ufficio i provvedimenti di accoglimento e ne chiese la restituzione di 6.790 titoli di efficienza energetica o, in alternativa, il pagamento del relativo controvalore.
La società impugnò entrambi i provvedimenti dinanzi al TAR Lazio, che respinse il ricorso e i motivi aggiunti. Proposto appello, la società lamentò che il primo giudice non avesse esercitato d’ufficio i poteri istruttori per acquisire la prova della trasmissione al Gestore di un’ulteriore istanza di proroga a mezzo PEC.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dall’art. 64, comma 1, c.p.a., che pone a carico delle parti l’onere di fornire gli elementi di prova nella loro disponibilità, in coerenza con l’art. 2697 c.c. Il metodo acquisitivo tempera il rigore del principio dispositivo, ma opera solo quando la prova verta su atti nella disponibilità della pubblica amministrazione, colmando lo squilibrio tra le posizioni processuali.
Nel caso concreto, la prova dell’invio della PEC — costituita dalle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna generate dal sistema in favore del mittente — rientrava nella piena disponibilità della società appellante. Non sussisteva dunque alcuno squilibrio che giustificasse la supplenza istruttoria del giudice, né la parte poteva rimediare al mancato assolvimento del proprio onere invocando i poteri officiosi.
La Corte rileva inoltre che la ricorrente non ha offerto neppure un principio di prova. Il deposito documentale del 29 gennaio 2025, correttamente ritenuto tardivo per la natura perentoria dei termini dell’art. 73, comma 1, c.p.a., comprendeva solo l’istanza di dissequestro e il testo dell’ulteriore istanza di proroga, priva di PEC di invio e di ricevute. L’asserita impossibilità di accedere alla precedente casella certificata attiene alla sfera soggettiva della parte e non poteva essere posta a carico del Gestore o del giudice.
Quanto alla riproposizione dei motivi di primo grado, il Collegio osserva che l’art. 101, comma 2, c.p.a. consente di riproporre solo le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate. Poiché il TAR si era pronunciato su tutte le censure, lo strumento corretto era la formulazione di specifici motivi di appello. Le censure, corrispondenti testualmente a quelle di primo grado, non si confrontano con le ragioni della decisione e sono perciò inammissibili per difetto di specificità. La riproposizione, peraltro, era subordinata all’accoglimento del motivo di appello, condizione non avveratasi.
L’appello è respinto e la sentenza confermata, con integrale compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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