Trasferimento sede Consorzio di Bonifica: legittimo il comodato gratuito tra enti pubblici (TAR Puglia n. 449 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
I lavoratori dipendenti di un ente pubblico possono impugnare gli atti di organizzazione del proprio ente solo quando questi ledano in modo diretto e immediato un interesse legittimo che trascenda il mero rapporto di lavoro, non essendo configurabile un interesse personale, concreto e attuale a contestare una decisione di macro-organizzazione che non incida immediatamente su posizioni giuridiche differenziate. Il comodato d’uso gratuito di un immobile concesso da un Comune a un Consorzio di Bonifica trova fondamento nella disciplina civilistica degli artt. 1803 e ss. cod. civ., applicabile anche agli enti pubblici quando agiscono iure privatorum, senza che le disposizioni speciali di cui all’art. 3, comma 2-bis, d.l. n. 95/2012 e all’art. 1, comma 439, l. n. 311/2004 introducano un divieto generale per gli enti locali.
Il Fatto
Con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 604 del 5 settembre 2025, il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano disponeva il trasferimento della propria sede operativa da Foggia a Cagnano Varano, località posta nel comprensorio montano dove l’ente svolge le funzioni istituzionali di bonifica e irrigazione. La nuova sede sarebbe stata concessa in comodato d’uso gratuito per quindici anni dal Comune, con risparmio del canone di locazione e razionalizzazione della spesa.
Un gruppo di dipendenti, tutti assunti con sede di lavoro a Foggia, impugnava l’atto deducendo vizi di motivazione, violazione della normativa di finanza pubblica e omesso confronto con le organizzazioni sindacali, prospettando anche un profilo di condotta antisindacale connesso alla nomina di un portavoce dei lavoratori da parte del Consiglio di Amministrazione. Il Tribunale amministrativo accoglieva l’istanza cautelare ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente scrutinato la questione di giurisdizione, rilevando che la doglianza relativa alla nomina del portavoce dei lavoratori attiene alla gestione del rapporto di lavoro e all’esercizio dei diritti sindacali, materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. Ne deriva la parziale declaratoria di difetto di giurisdizione, con rimessione delle parti al giudice ordinario per tale specifico profilo.
Nel merito, il Collegio ha escluso la sussistenza di un interesse diretto e attuale dei ricorrenti a impugnare una scelta di macro-organizzazione, osservando che le censure si risolvono in una critica alla localizzazione della nuova sede, aspetto riconducibile alla gestione del rapporto di lavoro subordinato e non lesivo di posizioni giuridiche differenziate rispetto a quelle degli altri dipendenti.
Quanto al fondamento giuridico dell’operazione, la Corte ha chiarito che il comodato gratuito tra enti pubblici trova base nella disciplina del contratto di cui agli artt. 1803 e ss. cod. civ., applicabile anche quando l’ente agisce iure privatorum. Le norme speciali richiamate dai ricorrenti non introducono alcun divieto generale di concessione in uso gratuito dei beni a soggetti pubblici, limitandosi a disciplinare ipotesi specifiche relative alle Amministrazioni statali.
Quanto alla completezza istruttoria, la deliberazione è risultata sorretta da relazioni tecniche e analisi costi-benefici che comprovano la convenienza economica dell’operazione e l’adeguatezza dei locali, mentre le relazioni richiamate per relationem, ancorché non allegate materialmente, erano conoscibili mediante diritto di accesso e la loro omissione non incide sulla sufficienza motivazionale. Il trasferimento risponde a esigenze di prossimità territoriale rispetto al comprensorio di competenza, senza comportare la dismissione dell’immobile di Foggia, rimasto nella disponibilità dell’ente.
Nota della Redazione
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