GSE, annullamento d’ufficio dei TEE e termine di diciotto mesi (Cons. Stato n. 6443 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Gestore dei servizi energetici che rimuova l’accoglimento di una richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici esercita il potere di annullamento d’ufficio di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 e non il potere di verifica e controllo di cui all’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011, quando la terminologia dell’atto, la struttura procedimentale e il contenuto dispositivo convergano in tal senso. Ne deriva l’applicazione del termine di diciotto mesi dalla data di adozione del provvedimento attributivo di vantaggi economici, nonché dell’onere di motivare l’interesse pubblico concreto e attuale e il bilanciamento dell’affidamento del destinatario. È inibita al giudice la riqualificazione del potere esercitato, che si risolverebbe in un’integrazione postuma dell’atto. Il mero richiamo al corretto impiego delle risorse pubbliche integra interesse astratto al ripristino della legalità.
Il Fatto
Nel 2016 la società ha presentato al GSE quindici richieste di verifica e certificazione di risparmi energetici, relative a interventi di isolamento di pareti e coperture riconducibili alla scheda tecnica 6T, nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi. Il Gestore le ha accolte, autorizzando l’emissione periodica dei titoli e riservandosi i controlli successivi.
Nel febbraio 2018 il GSE ha avviato un procedimento di annullamento d’ufficio, con contestuale sospensione delle future emissioni trimestrali. Ha quindi annullato gli accoglimenti, chiesto la restituzione di 1.045 TEE e, nel dicembre 2022, respinto l’istanza di riesame proposta dalla società. Il TAR Lazio ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e respinto i motivi aggiunti. La società ha appellato.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 101 c.p.a., rilevando che il gravame individua i capi impugnati e sottopone a critica specifica il percorso argomentativo.
Sulla sospensione, il motivo è fondato sul piano processuale: la società aveva dichiarato, nelle forme dell’art. 73 c.p.a., di conservare interesse all’accertamento ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, c.p.a., e la dichiarazione tempestiva imponeva al giudice di scrutinare le censure. Nel merito, però, la misura regge: le gravi ragioni dell’art. 21-quater erano ravvisabili nelle criticità emerse dalle istruttorie su RVC della stessa tipologia, il termine era determinato per relationem a un evento futuro e certo, e il sacrificio è stato limitato alle sole emissioni future.
Il nucleo della decisione riguarda il provvedimento del 5 aprile 2018. Il GSE lo ha autoqualificato come annullamento d’ufficio ai sensi della legge n. 241 del 1990, ha seguito la regola del contrarius actus e non ha mai evocato l’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011. Nessuno dei rilievi contestati attiene a falsità o discordanza accertate: tutti riguardano l’impossibilità di verificare i requisiti per incompletezza documentale. Così, il Gestore ha rimesso in discussione la legittimità originaria di provvedimenti già esitati favorevolmente, con un controllo generalizzato estraneo allo schema dei controlli a campione delle Linee guida EEN 9/11.
Da qui l’illegittimità: per quattordici RVC, accolte tra giugno e luglio 2016, il termine di diciotto mesi era spirato prima dell’avvio del procedimento. Non giova il richiamo all’irretroattività della novella del 2020, che riguarda il diverso caso del potere di verifica e controllo. Né opera il comma 2-bis, non essendovi false rappresentazioni. Manca inoltre la motivazione sull’interesse pubblico e sull’affidamento, avendo il GSE richiamato una formula tautologica già stigmatizzata dalla Sezione.
I vizi attengono alla struttura dell’atto e non a singole ragioni: non opera il meccanismo del provvedimento plurimotivato. Il provvedimento del 5 aprile 2018 è integralmente annullato; la richiesta restitutoria e il diniego di riesame cadono in via derivata. Spese del doppio grado integralmente compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.