Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e commissario ad acta (TAR Campania n. 1061 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su sentenza che condanna il Ministero all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente va eseguito con l’emissione dei relativi buoni elettronici secondo le modalità del DPCM 28.11.2016. Sussistono i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. quando risulti il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996. Il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione di provvedere in un termine assegnato e, per l’ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta e fissa la penalità di mora, che ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria e decorre dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza, non da momento anteriore.
Il Fatto
Una docente di ruolo ha agito in ottemperanza contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato. Il titolo azionato aveva condannato l’amministrazione all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’anno scolastico indicato, con emissione dei relativi buoni elettronici di importo pari a € 500,00, oltre interessi.
Non essendo stata data esecuzione, la ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo di ordinare l’adempimento, di nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e di fissare una somma di danaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’amministrazione, ritualmente intimata, si è costituita con memoria di stile chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Dalla documentazione in atti emerge il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine dilatorio prima dell’azione esecutiva.
Verificati i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, per la puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Tribunale ha designato sin d’ora quale commissario ad acta il Dirigente della Direzione generale competente in materia di ordinamenti scolastici, con facoltà di delega. Il commissario, su istanza della parte ricorrente, darà corso all’esecuzione compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali variazioni di bilancio, entro un ulteriore termine di sessanta giorni e a spese dell’amministrazione inadempiente.
Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e ha reputato equo il parametro dell’interesse legale, esplicitamente richiamato dalla norma. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, coerentemente con la funzione sollecitatoria e non risarcitoria dell’istituto, e cessa all’atto dell’eventuale insediamento del commissario o al giorno del soddisfo, se anteriore.
Le spese di lite, comprensive degli atti successivi alla sentenza funzionali al giudizio di ottemperanza, seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.