PIP decaduto e poteri comunali di completamento fuori zona bianca (Cons. Stato n. 6406 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La perdita di efficacia per decorso del termine di un piano per gli insediamenti produttivi, quale piano particolareggiato, non comporta che le aree in esso perimetrate acquisiscano il regime di zona bianca. Ove il P.R.G. subordini l’edificazione nella zona produttiva alla previa formazione di un P.i.p., la scadenza del piano lascia fermo il vincolo procedurale e quanto già attuato, con obbligo di completare le opere di urbanizzazione in corso secondo le disposizioni del piano. Rientra perciò nei poteri del Comune approvare un nuovo P.i.p., che, se incide in modo innovativo sulla pregressa regolazione urbanistica, deve rispettare le regole di settore. Il piano riapprovato che si limiti a riproporre le pregresse previsioni ha effetti prevalentemente conformativi e non richiede la riapposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
Il Fatto
Il Comune appellante ha impugnato la sentenza del TAR che, accogliendo il ricorso originario, aveva annullato il nuovo Piano di insediamenti produttivi approvato nel 2020, nella parte di interesse delle ricorrenti. Il primo giudice, esaminando la sola censura sul vincolo espropriativo, aveva ritenuto che la decadenza del piano del 1998 — non pienamente attuato — determinasse la qualificazione delle aree come zona bianca, imponendo la rinnovazione del procedimento di apposizione del vincolo.
La vicenda riguarda un comparto di rilievo, in cui una parte dei terreni era stata espropriata nel 2008 ed è oggi nel patrimonio comunale, mentre altre aree sono rimaste di proprietà privata. Le appellate, già proprietarie di un’area acquisita con decreto espropriativo e destinata al completamento delle urbanizzazioni, avevano impugnato gli atti di riapprovazione del piano. La questione centrale attiene alla natura degli effetti prodotti dal nuovo strumento attuativo.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina anzitutto le eccezioni in rito. Quanto alla pretesa tardività dell’appello, il Collegio esclude l’applicazione del rito abbreviato ex art. 119, comma 1, lettera f), c.p.a., che va riferito ai soli giudizi in cui vengano effettivamente in rilievo gli effetti ablatori. Poiché i terreni in contestazione erano già stati acquisiti al patrimonio comunale nel 2008 e pende il giudizio di retrocessione, la controversia non concerne una procedura espropriativa attuale. Trova quindi applicazione il termine ordinario di cui all’art. 92, comma 3, c.p.a., con la conseguenza che l’appello è tempestivo.
Respinta anche l’eccezione di violazione del divieto dei nova, la Corte affronta il merito. Il Comune aveva sostenuto che il nuovo piano non determina vincoli espropriativi, essendo le aree già acquisite, e produce effetti meramente conformativi. La parte appellata replicava richiamando l’art. 27 della legge n. 865/1971 e l’art. 9 delle N.T.A..
Il Collegio ritiene fondato il motivo di appello, richiamando le precedenti Cons. Stato, sez. IV, nn. 10971 e 10972 del 2023, dalle quali non ravvisa ragioni di discostarsi. Tali pronunce hanno escluso che, nel caso di perdita di efficacia di un P.i.p., le aree acquistino il regime di zona bianca: la previsione dell’art. 55 delle N.T.A. del P.R.G., che subordina a un P.i.p. l’edificazione nella zona produttiva, configura un vincolo procedurale che permane per la parte già attuata.
Il nuovo piano ripropone le pregresse previsioni con modesti adattamenti e disciplina in modo differenziato i lotti. Per i lotti di trasformazione operano le previsioni dell’art. 9 delle N.T.A. e dell’art. 27 della legge n. 865/1971. Per le aree già espropriate e per la preesistenza il piano si limita a regolare gli interventi conservativi, attuabili dai privati mediante titoli edilizi. Da qui la qualificazione degli effetti come prevalentemente conformativi.
L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è respinto. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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