Ottemperanza al giudicato: spetta al debitore provare l’estinzione dell’obbligo (TAR Sicilia n. 1881 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., la parte ricorrente assolve il proprio onere probatorio con la produzione del titolo esecutivo passato in giudicato; incombe poi all’amministrazione debitrice, in forza dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo. In mancanza di tale prova, l’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato permane, detratte le somme già versate. Il commissario ad acta nominato tra i dirigenti dello stesso Ministero debitore non ha diritto ad alcun compenso, per la natura onnicomprensiva della retribuzione dirigenziale, salvo che per una diversa e specifica previsione normativa o di regolamento.

Il Fatto

Con sentenza del giudice ordinario, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere a una docente la retribuzione professionale docenti, oltre accessori. Il titolo esecutivo, notificato all’amministrazione, era passato in giudicato. Non essendo seguita l’esecuzione, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza ex art. 112 c.p.a., chiedendo l’ordine di dare esecuzione al giudicato e, in caso di persistente inattività, la nomina di un commissario ad acta.

Costituitasi in giudizio, l’amministrazione ha prodotto documentazione per comprovare l’avvenuta esecuzione e la liquidazione della somma riconosciuta in sentenza, con esigibilità a una data successiva. Alla camera di consiglio il difensore della ricorrente ha confermato il pagamento della sorte capitale, ma non degli interessi, insistendo per la relativa condanna.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato il ricorso parzialmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, limitatamente alla richiesta di esecuzione della sorte capitale, ormai corrisposta. La controversia è proseguita per gli interessi e per le ulteriori voci del giudicato.

Sul piano dell’onere probatorio, il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c. La ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, costituito dalla decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma II, lett. c), c.p.a. Incombeva quindi all’amministrazione provare l’inefficacia di tali fatti, ma essa non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento né ha contestato la documentazione avversaria.

Ne consegue l’affermazione della persistenza dell’obbligo dell’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato, detratte le somme già versate, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. L’obbligo di esecuzione riguarda anche le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per il passaggio in giudicato e per la registrazione. Non sono invece dovute le eventuali spese di precetto, poiché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato fin d’ora commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della stessa struttura. Il commissario non avrà diritto ad alcun compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il Collegio richiama, sul punto, l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, secondo l’orientamento di diversi giudici amministrativi.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale della controversia e della sua natura, assimilabile alle procedure esecutive mobiliari, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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