Incentivi certificati bianchi, prova PEC non esperibile con metodo acquisitivo (Cons. Stato n. 6405 del 06.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di incentivi alla produzione di energia, l’art. 64, comma 1, c.p.a. pone a carico delle parti l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità, in coerenza con l’art. 2697 c.c. Il metodo acquisitivo, diretto a temperare il rigore del principio dispositivo, opera solo quando la prova verta su atti nella disponibilità dell’amministrazione, sì da compensare lo squilibrio tra le posizioni processuali. Pertanto, quando la prova dell’invio di una comunicazione a mezzo PEC — costituita dalle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, generate in favore del mittente — sia nella piena disponibilità di quest’ultimo, non sussiste alcuno squilibrio che giustifichi la supplenza istruttoria del giudice, né la parte può rimediare al mancato assolvimento del proprio onere probatorio invocando i poteri officiosi.

Il Fatto

Una energy service company accreditata presso il Gestore dei Servizi Energetici aveva ottenuto l’accoglimento di alcune Richieste di Verifica e Certificazione relative all’installazione di gruppi di continuità statici ad alta efficienza, disciplinati dalla scheda tecnica 36E. Nel 2017 la Guardia di finanza, nell’ambito di un procedimento penale, sottopose a sequestro documentazione riferibile alla società.

Con nota del 22 dicembre 2017 il Gestore avviò il procedimento di annullamento d’ufficio delle certificazioni, assegnando trenta giorni per la produzione documentale e disponendo il blocco delle future emissioni. Ottenuta una proroga fino al 18 aprile 2018, la società non produsse la documentazione richiesta e chiese un ulteriore differimento. Il Gestore concluse il procedimento con il rigetto delle richieste. Il TAR Lazio respinse il ricorso; la società ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo d’appello lamentava il mancato esercizio, da parte del primo giudice, dei poteri istruttori officiosi di cui all’art. 64 c.p.a., che avrebbero consentito di acquisire la prova della trasmissione al Gestore della ulteriore istanza di proroga a mezzo PEC.

Il Consiglio di Stato ritiene il motivo infondato. Non sussistevano i presupposti per l’attivazione dei poteri officiosi: la prova dell’asserito invio della PEC — costituita dalle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, generate dal sistema in favore del mittente — era nella piena disponibilità della società appellante. Manca quindi quello squilibrio processuale tra amministrazione e privato che giustifica il metodo acquisitivo, invocato nella prospettiva di una non consentita relevatio ab onere probandi.

La Corte aggiunge che il mancato esercizio dei poteri istruttori è comunque ininfluente sull’esito del giudizio. Il deposito documentale del 29 gennaio 2025, correttamente ritenuto tardivo rispetto ai termini perentori dell’art. 73, comma 1, c.p.a., comprendeva solo l’istanza di dissequestro e il testo dell’ulteriore istanza di proroga, priva però della PEC di invio e delle ricevute. La prova non è stata fornita neppure in appello: il documento preannunciato non risulta depositato.

Neppure una eventuale trasmissione della proroga avrebbe reso illegittima la conclusione del procedimento. La Procura aveva autorizzato l’estrazione di copia già dal 12 febbraio 2018 e il Gestore aveva concesso una congrua dilazione. In virtù del principio di autoresponsabilità che governa il sistema degli incentivi, grava sull’interessato l’onere di provare tutti i presupposti del beneficio, e una mera richiesta dilatoria non impone all’amministrazione di soprassedere.

Quanto alle censure del ricorso introduttivo, riproposte in appello, la Corte le ritiene inammissibili: lo strumento dell’art. 101, comma 2, c.p.a. riguarda le sole domande ed eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate, mentre il TAR si era pronunciato su tutte. Le censure, mera reiterazione dei motivi di primo grado, difettano di specificità, non confrontandosi con le rationes decidendi. L’appello è respinto e le spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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