Condono edilizio in area vincolata: rileva l’abuso sull’abuso (Cons. Stato n. 6328 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di condono edilizio è legittimo, in presenza di un provvedimento plurimotivato, quando le opere oggetto dell’istanza insistono su un immobile privo di titolo abilitativo a seguito dell’annullamento delle pregresse concessioni in sanatoria. Tale ragione opera in modo autonomo e assorbente, indipendentemente dall’esistenza del vincolo paesaggistico e dalla verifica di conformità urbanistica. L’abuso sull’abuso non è sanabile: gli interventi ulteriori ripetono l’illegittimità dell’opera cui accedono strutturalmente. Il rilievo non è superato né dalla dedotta preesistenza storica del fabbricato, non dimostrata nella specifica consistenza su cui l’intervento incise, né dalla natura asseritamente interna delle opere.

Il Fatto

La società proprietaria di un compendio immobiliare sito in area ricadente nel Parco regionale dell’Appia Antica presentava istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 326 del 2003 e della l.r. Lazio n. 12 del 2004, per opere qualificate come restauro e risanamento conservativo di un manufatto a destinazione commerciale. Roma Capitale respingeva l’istanza con determinazione dirigenziale, rilevando che le opere insistevano su un edificio privo di titolo, per l’annullamento delle concessioni in sanatoria rilasciate nel 2001, e che l’area era gravata da vincoli paesaggistici e archeologici.

Il TAR Lazio respingeva il ricorso, compensando le spese. La società proponeva appello deducendo la preesistenza del manufatto a epoca anteriore al 1934, la necessità di una verifica autonoma di conformità urbanistica e la natura meramente interna delle opere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che il capo della sentenza di primo grado sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12 del 2004 non è stato investito da specifico motivo di appello. Non sussistono comunque i presupposti per sollevarla d’ufficio, risultando non rilevante e manifestamente infondata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2021.

La determinazione impugnata è sorretta da due ragioni ostative autonome: l’insistenza delle opere su edifici non legittimati e la ricaduta dell’immobile in area vincolata. Trattandosi di atto plurimotivato, la legittimità di una sola ragione è sufficiente a sorreggerne il dispositivo, rendendo ininfluenti le censure rivolte alle ulteriori motivazioni. Nella specie il rigetto trova fondamento autonomo nella circostanza che le opere accedono a un manufatto privo di titolo, ragione che prescinde dall’esistenza del vincolo.

Quanto al primo motivo, non assumono rilievo l’esistenza di un precedente manufatto né la sua datazione: l’accoglimento della domanda avrebbe richiesto la legittimità della specifica consistenza edilizia cui le opere accedono. L’assunto che l’annullamento non avesse interessato la particella è smentito dagli atti. Le opererebbe condonate ex legge n. 47 del 1985 non avrebbero potuto costituire presupposto per ulteriori interventi. Trova applicazione il principio per cui, in presenza di un manufatto abusivo, gli interventi ulteriori ne ripetono le caratteristiche di illegittimità, a prescindere dal regime edilizio astrattamente applicabile.

Il giudicato sull’ordine di demolizione conferma che le modifiche non sono riconducibili agli abusi minori. Nelle aree vincolate il condono previsto dall’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 è applicabile ai soli interventi indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1, non essendo sanabili le opere dei numeri 1, 2 e 3. Le qualificazioni del giudice amministrativo (nuova costruzione) e del giudice penale (ristrutturazione edilizia) convergono nell’escludere l’abuso minore.

Infondati gli altri motivi. La verifica di conformità urbanistica non avrebbe reso condonabili opere incidenti su manufatto non legittimato. La qualificazione come opere interne è contraddetta dalla stessa descrizione dell’istanza, che richiama la sostituzione integrale della copertura, involucro esterno dell’edificio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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