Il diniego di promozione per merito straordinario va motivato anche quando proviene dagli organi consultivi (TAR Lombardia n. 1172 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La promozione per merito straordinario, in quanto deroga ai normali metodi di progressione in carriera, è fondata su comportamenti che travalicano l’ordinaria attività di istituto ed è connotata da ampi margini di discrezionalità amministrativa e tecnica. Tale discrezionalità, sindacabile in sede giurisdizionale per evidente illogicità, manifesta irragionevolezza o errore sui fatti, non può essere esercitata senza che le ragioni del diniego siano esplicitate nel provvedimento o siano quantomeno ricostruibili aliunde. Il parere contrario dell’organo consultivo, che la Commissione fa proprio, deve dare conto delle ragioni sostanziali del dissenso: il mero richiamo all’accordo tra Amministrazione e organizzazioni sindacali, in base al quale il parere si intende contrario, non costituisce motivazione sufficiente.
Il Fatto
Un assistente capo della Squadra mobile, che aveva partecipato fin dalle fasi iniziali a un’indagine culminata nel fermo di numerosi pregiudicati gravemente indiziati di reati aggravati dal metodo mafioso e sorpresi mentre si preparavano ad assaltare il caveau di una società di vigilanza, vedeva proposta dal Questore la promozione per merito straordinario. Il Consiglio per le ricompense esprimeva però parere contrario, ritenendo più congrua la concessione dell’encomio solenne, e la Commissione per il personale faceva propria tale valutazione. Il Capo della Polizia negava quindi la promozione, disponendo l’encomio. L’interessato impugnava il provvedimento, deducendo difetto di motivazione e vizi di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, disposta l’estromissione della Questura, priva di autonoma legittimazione passiva perché autrice solo della proposta, atto endoprocedimentale, ha scrutinato il merito. Ha ricordato che ai sensi dell’art. 72 d.P.R. n. 335/1982 la promozione per merito straordinario è conferita a chi abbia conseguito eccezionali risultati rendendo straordinari servizi o abbia corso grave pericolo di vita. Si tratta di requisiti che, secondo la giurisprudenza richiamata, implicano una valutazione connotata da accentuata discrezionalità.
Ciò nondimeno, ha osservato il Collegio, il potere discrezionale non può essere esercitato senza che le ragioni del diniego siano esplicitate nel provvedimento o ricostruibili aliunde. Nel caso di specie, il verbale della riunione del Consiglio riporta solo la contrapposizione tra il parere positivo della componente sindacale e quello negativo dei componenti dell’Amministrazione, senza alcuna indicazione delle ragioni per cui questi ultimi abbiano preferito l’encomio solenne. Il generico richiamo all’accordo sindacale, in forza del quale il parere si considera contrario al venir meno del consenso di una componente, illustra il meccanismo procedimentale ma non le ragioni sostanziali del dissenso.
La Corte ha escluso che il rinvio agli atti del procedimento possa valere come motivazione per relationem: se la componente pubblica pone il veto all’apprezzamento del Questore, il destinatario del provvedimento sfavorevole deve poterne conoscere le ragioni per esercitare il diritto di difesa. Il disaccordo tra le componenti consultive non è di per sé motivazione. Infine, i riconoscimenti contenuti nel provvedimento in ordine alle elevate capacità professionali e all’intuito investigativo risultano privi di qualsiasi accenno alla loro non riconducibilità ai presupposti della promozione, così da fondare un esito negativo su una valutazione paradossalmente favorevole. Il ricorso è stato accolto, con annullamento del provvedimento e obbligo di rideterminazione entro novanta giorni.
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Nota della Redazione
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