Sanatoria edilizia e doppia conformità: onere probatorio e limiti dell’edilizia libera (TAR Piemonte n. 1323 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanatoria edilizia ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, grava sul privato l’onere di provare la data di realizzazione delle opere abusive e la loro doppia conformità alla disciplina vigente al momento dell’esecuzione e a quella vigente al momento della domanda. Ove l’intervento riguardi un immobile preesistente, è necessario che questo, nella sua originaria consistenza, sia legittimo. Non integrano edilizia libera ex art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 e D.M. 02.03.2018 il gazebo con pilastri in muratura, la voliera e il deposito attrezzi realizzati su platea in calcestruzzo e con copertura dotata di gronda, per dimensioni e caratteristiche costruttive non precarie né agevolmente rimovibili.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Moncalieri ha diniegato l’accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, richiesto in relazione a tre opere realizzate all’interno di un compendio immobiliare in parte di sua proprietà e in parte di proprietà del padre: un magazzino-autorimessa, una tettoia/gazebo e un manufatto destinato in parte a voliera e in parte a ricovero attrezzi. L’istanza era seguita a un sopralluogo dei tecnici comunali che aveva contestato l’abusività delle opere.

Il ricorrente ha dedotto che i manufatti risalivano a epoca antecedente al 1967, quando fuori dal centro abitato non era richiesto alcun titolo, e che gli interventi più recenti costituivano mere manutenzioni di opere legittime. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità per mancata impugnazione del profilo paesaggistico e, nel merito, la mancanza della doppia conformità. La domanda cautelare è stata rigettata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’eccezione di inammissibilità: il diniego si fonda esclusivamente su considerazioni urbanistico-edilizie e non sul mancato accertamento della compatibilità paesaggistica, sicché il ricorrente non era onerato di censurare tale profilo. Ha invece dichiarato inammissibile la prospettazione, formulata per la prima volta nella memoria non notificata, secondo cui i limiti edificatori dell’art. 9, comma 2, delle N.T.A. del P.A.I. non sarebbero applicabili all’area di proprietà, trattandosi di censura nuova estranea al thema decidendum.

Nel merito, il Collegio ha ricordato che sulla domanda di sanatoria grava sul privato l’onere di provare la data di realizzazione delle opere e la doppia conformità, richiamando il consolidato orientamento del Cons. Stato, Sez. III, n. 7510 del 2025 e del Cons. Stato, Sez. VI, n. 6785 del 2022. Nel caso di specie l’istanza indicava il 2007 come anno di esecuzione degli interventi.

Quanto al magazzino-autorimessa, il permesso di costruire richiamato si è rivelato privo di planimetrie idonee a ricondurre la serra preesistente all’attuale manufatto. Le caratteristiche costruttive, dimensionali e funzionali risultano radicalmente diverse: il vecchio manufatto era una struttura in legno in stato di abbandono, mentre quello nuovo presenta struttura portante metallica e in muratura, copertura coibentata, pavimentazione in cemento rialzato e portoni carrai. Non si verte dunque in manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001, poiché si è intervenuti sugli elementi strutturali e non sulle finiture.

Con riguardo al gazebo, il Collegio ha osservato che la struttura poggia su pilastri in muratura di un metro, ha copertura con gronda e pluviale e comporta un non trascurabile impatto edilizio e visivo. Richiamando il D.M. 02.03.2018 e la giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. II, n. 1674 del 2026; Cons. Stato, Sez. VI, n. 5541 del 2018), ha escluso la riconducibilità a edilizia libera, che richiede struttura leggera, amovibile e priva di elementi in muratura.

Infine, il manufatto a voliera e deposito attrezzi poggia su platea in calcestruzzo ed è dotato di copertura con gronda: per dimensioni complessive e caratteristiche costruttive non è precario né agevolmente rimovibile, denotando una permanente trasformazione del territorio in area vincolata sotto il profilo paesaggistico e idrogeologico. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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