La soglia di accesso regionale nel concorso per dirigenti scolastici non viola il principio meritocratico (TAR Lazio n. 13927 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso per titoli ed esami per il reclutamento dei dirigenti scolastici, la scelta dell’Amministrazione di individuare i candidati ammessi alla prova scritta mediante un criterio numerico rapportato ai posti messi a concorso, anziché attraverso la predeterminazione di una soglia minima di sufficienza, è legittima e non contrasta con il principio meritocratico, atteso che nel numero degli ammessi risultano comunque ricompresi coloro che hanno conseguito i punteggi più elevati. La previsione di soglie differenziate su base regionale costituisce diretta conseguenza dell’assetto normativo delineato dall’art. 29 del d.lgs. n. 165/2001, che presuppone la formazione di distinte graduatorie; la circostanza che il medesimo punteggio possa risultare sufficiente in una regione e non in un’altra non integra una disparità di trattamento, ma rappresenta l’effetto fisiologico della diversa distribuzione territoriale dei posti. La determinazione della soglia di accesso rientra nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, sindacabile solo nei limiti della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.
Il Fatto
Gli odierni ricorrenti hanno partecipato alle prove preselettive del concorso ordinario per dirigenti scolastici per la regione Lombardia, indetto con DDG n. 2788/2023 e disciplinato dal DM n. 194/2022. Ciascuno di essi ha conseguito un punteggio superiore alla sufficienza nazionale di 35/50, ma inferiore alla soglia di 36/50 determinatasi per la regione Lombardia, in base al criterio numerico degli ammessi rapportato ai posti disponibili. Con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti, i ricorrenti hanno impugnato gli atti della procedura, deducendo plurimi profili di illegittimità: la pubblicazione dei quadri di riferimento a breve distanza dalla prova, l’omessa pubblicazione della banca dati dei quiz, l’omessa indicazione dell’iter di validazione dei quiz da parte del Comitato tecnico-scientifico e la diversificazione regionale della soglia di sufficienza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che il ricorso è inammissibile perché proposto in forma collettiva da candidati che si trovano tra loro in posizione di conflitto d’interessi, avendo ciascuno interesse all’esclusione degli altri in vista della competizione concorsuale. I ricorrenti, pur formulando doglianze su profili comuni di organizzazione della procedura, mirano tutti all’ammissione alle fasi successive e all’inserimento in graduatoria in posizione utile, il che determina ontologicamente l’impossibilità di considerare identiche le posizioni giuridiche fatte valere.
Il Collegio ha però ritenuto di prescindere dall’esito in rito, dichiarando le censure infondate nel merito. Quanto al gruppo di doglianze concernenti la breve pubblicazione dei quadri di riferimento, la mancata pubblicazione della banca dati e la composizione del Comitato tecnico-scientifico, il Tribunale ha osservato che i vizi lamentati non hanno inciso sulla par condicio, essendo aspetti comuni a tutti i concorrenti e non essendo dimostrato che abbiano impedito la preparazione al concorso, rivolto peraltro ad una platea già professionalmente qualificata.
In relazione alla soglia di accesso, il TAR ha confermato la piena legittimità della scelta dell’Amministrazione di adottare un criterio numerico rapportato ai posti messi a concorso, richiamando la costante giurisprudenza amministrativa che esclude la necessità di una preventiva soglia minima predeterminata, essendo gli ammessi comunque i più meritevoli in senso relativo. Le due soglie previste dal bando rispondono a finalità differenti: l’una attiene alla scelta se attivare la preselezione, l’altra al contingente massimo dei candidati ammessi alla prova scritta.
Quanto alla diversificazione regionale, il Collegio ha evidenziato che essa deriva dall’art. 29 del d.lgs. n. 165/2001 e dalla formazione di distinte graduatorie regionali. La pretesa equiparazione nazionale alla soglia più favorevole determinerebbe l’appiattimento dell’effetto selettivo e lo svilimento dei principi meritocratici invocati dai ricorrenti. La parità di trattamento va valutata all’interno di ciascuna graduatoria regionale, mentre i candidati sono posti nella condizione di conoscere ex ante i posti disponibili e di scegliere consapevolmente la sede di partecipazione, con conseguente operatività del principio di autoresponsabilità. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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